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Ricorso rimborso IRAP ditta individuale (artigiano, commerciante, ...)
a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
Pubblicazione / aggiornamento: Venerdì 23/07/2010Ricorso tributario IRAP per un artigiano (ditta individuale svolgente l'attività di idraulico) dopo l'importante Ordinanza dei Supremi giudici. Deve dirsi definitivamente tramontata la tesi tale per cui sempre l'imprenditore individuale (artigiano/commerciante) deve IRAP. Lo stesso dovrà IRAP se e solo se autonomamente organizzato, in caso contrario certamente no.
Si faccia peraltro attenzione che ciò (non debenza IRAP per gli imprenditori individuali) può valere non solo per le mini imprese ma anche per imprenditori individuali con dipendenti, ecc. (sempre se si riesce a provare di non essere autonomamente organizzati).
Giova, viepiù, segnalare che anche prima della c.d. IRAP DAY, la giurisprudenza già non condivideva l'apodittica equivalenza tale per cui imprenditore individuale = IRAP.
Infatti, si segnalano le principali sentenze che hanno dato ragione agli imprenditori individuali anche con dipendenti:
• CTR Bologna, sez. staccata di Parma, n. 39/35/2003 ditta individuale artigiana, peraltro con anche un dipendente e avente un volume d'affari negli anni di circa 450.000 E.
• CTR Bologna, sez. staccata di Parma, n. 36/33/2004 ditta individuale artigiana, peraltro con anche un apprendista.
• CTP Parma, n. 142/06/2001 ditta individuale artigiana, peraltro con anche un collaboratore.
• CTP Parma, n. 143/06/2001 ditta individuale artigiana, peraltro con anche un dipendente.
• CTP Cagliari n. 729/05/2001 (ditta di bar e caffè).
• CTP Parma, n. 14/03/2003 ditta individuale (commercio all'ingrosso).
( cfr. A. Bullo, "IRAP – imprenditori individuali chiarimenti della circolare 28/E/2010", in La Settimana Fiscale, n. 24/'10 da pg. 36)
Buon lavoro!
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