- Documento
-
Deduzione ACE 2013 (Esercizio 2012)
a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Pubblicazione / aggiornamento: Giovedì 11/04/2013Il decreto Monti o Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) all'articolo 1 prevede una nuova agevolazione fiscale per favorire la capitalizzazione societaria.
Aiuto alla crescita economica (Ace)
Dal periodo díimposta in corso al 31 dicembre 2011 le società di capitali e gli enti assimilati soggetti IRES potranno dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
La norma si applica quindi sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, anche prima dell'entrata in vigore del decreto, ed è destinata a:
* società di capitali,
* cooperative
* enti commerciali
* società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia
* ma anche†a persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Rimangono invece esclusi dall'agevolazione i soggetti in regime di contabilità semplificata e gli enti non commerciali residenti nel territorio dello stato
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà valutato mediante applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
La parte del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 Ë costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano:
* come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonchè gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
* come variazioni in diminuzione:
o le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
o gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
o gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Abbiamo predisposto un foglio di calcolo che, sulla base delle informazioni e delle interpretazioni oggi disponibili, calcola la deduzione spettante ai sensi dell'art. 1 del DL 201 del 6 dicembre 2011.
Il foglio di calcolo simula anche la compilazione del rigo RS113 del modello UNICO2013 Società di capitali.
Prezzo: 24.80 € +iva