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Istanza di cancellazione del fermo amministrativo su veicoli strumentali
a cura di: Dott. Attilio Romano
Pubblicazione / aggiornamento: Lunedì 02/12/2013Nulle le ganasce fiscali su veicoli di imprese e professionisti che siano in grado di dimostrare la 'strumentalità' del bene all'esercizio dell'attività. L'esibizione di idonea documentazione di supporto presso lo sportello dell'Agente della riscossione, corredata da giustificazioni sull'utilizzo del mezzo, dovrebbe consentire di ottenere la cancellazione del fermo così come previsto dal nuovo art. 86, D.P.R. n. 602/73.
La prova dell'utilizzo strumentale potrà avvenire - allo stato, ed in attesa degli opportuni approfondimenti di prassi - con l'esibizione presso lo sportello dell'Agente della riscossione di apposita istanza corredata da:
a. copia della fattura di acquisto del veicolo,
b. copia del certificato di proprietà del veicolo,
c. copia del libretto di circolazione del veicolo che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti
d. copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).
La richiesta di cancellazione della misura cautelare dovrà altresì contenere l'esposizione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa in grado di giustificare il legame di 'strumentalità' e l'effettivo utilizzo del veicolo a motore nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale.
Il redattore deve sempre ed in ogni modo analizzare attentamente il proprio caso specifico pur trovandosi, per paragrafi, integralmente o parzialmente in una situazione similare.
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