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Ricorso avverso avviso di accertamento su presunta antieconomicita' della gestione
a cura di: Dott. Attilio Romano
Pubblicazione / aggiornamento: Giovedì 17/04/2014L'accertamento analitico-induttivo, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, consente all'ufficio, partendo dalla risultanze della contabilità di rettificare induttivamente il reddito dichiarato.
Qualora il contribuente non spieghi le ragioni della condotta, il comportamento antieconomico legittimerebbe l'accertamento presuntivo.
Tuttavia:
- le presunzioni devono essere qualificate, vale a dire dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- il reddito accertato deve essere accompagnato da elementi contabili quantificato e qualificato osservando le norme metodologiche attraverso la verifica in loco presso il contribuente;
- l'adeguata giustificazione da parte del contribuente della presunta antieconomicità della gestione può paralizzare la rettifica analitico-induttiva.
La bozza del ricorso avverso l'accertamento che ipotizza l'antieconomicità della gestione eccepisce non solo la nullità dell'atto per carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ma anche, in subordine, l'inapplicabilità dei profili di antieconomicità della gestione in comprovata situazione di crisi aziendale.
Il redattore deve sempre ed in ogni modo analizzare attentamente il proprio caso specifico pur trovandosi, per paragrafi, integralmente o parzialmente in una situazione similare.
Buon lavoro!
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