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Memorie illustrative per ricorso su accertamento da redditometro c.d "vecchio"
a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
Pubblicazione / aggiornamento: Giovedì 08/05/2014Le memorie rappresentano il vero valore aggiunto in un ricorso tributario e devono essere davvero dettagliate, convincenti e poggianti sulla più recente giurisprudenza (anche di merito), nonché ricche di ragionamenti sistematici.
Questo modello di memorie difensive - tratto da un caso reale (peraltro conclusosi a favore del contribuente) - è riferito ad un contenzioso da vecchio redditometro.
Le memorie proposte sono molto circostanziate; brulicano di passaggi procedurali molto importanti, di ragionamenti sistematici e soprattutto di recentissima giurisprudenza.
La difesa, in particolare:
• contrasta l'assunto di controparte secondo la quale la presunzione da redditometro sarebbe una presunzione legale relativa
• lamenta anche la violazione dell'art. 12, co 7 L. 212/2000 (emissione avviso accertamento prima dei 60 gg.) che si ritiene applicabile anche al redditometro
• ravvisa l'illegittimità dell'operato di controparte per non svolgimento del contraddittorio preventivo
• richiede anche l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro (più basso come valori accusatori).
Le memorie includono infine una spiegazione matematica di come non vi sia uno scostamento di oltre il 25% e ciò sulla base dell'attacco all'iter di formazione della presunzione (questione importantissima posto che l'art. 2729 cc ancora non si è formato in termini di accusa).
Ne deriva una difesa molto forte sia in procedura che nel merito.
Prezzo: 60.00 € +iva