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Ricorso contro cartella INPS per decadenza quinquennale
a cura di: Dott. Attilio Romano
Pubblicazione / aggiornamento: Mercoledì 23/09/2015L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale, al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.
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