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Deduzione ACE 2016 (Esercizio 2015)
a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Pubblicazione / aggiornamento: Martedì 12/01/2016Il decreto Monti o Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) all'articolo 1 prevede una nuova agevolazione fiscale per favorire la capitalizzazione societaria.
Aiuto alla crescita economica (Ace).
Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 le società di capitali e gli enti assimilati soggetti IRES potranno dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
La norma si applica quindi sulle ricapitalizzazioni realizzate dal 2011 ed è destinata a:
· società di capitali,
· cooperative
· enti commerciali
· società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia
· ma anche a persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Rimangono invece esclusi dall'agevolazione i soggetti in regime di contabilità semplificata e gli enti non commerciali residenti nel territorio dello stato
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà valutato mediante applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
Per il periodo d'imposta 2015 l'aliquota del rendimento nozionale è fissata al 4,5 per cento.
La parte del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano:
· come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
· come variazioni in diminuzione:
o le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
o gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
o gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
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