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Fallimento: il delegato alla vendita non è ammesso al passivo del fallimento se la procedura esecutiva immobiliare è dichiarata improcedibile a causa del mancato intervento del curatore
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Pubblicazione / aggiornamento: Giovedì 13/04/2017Corte di Cassazione Civile Ord. Sesta Sezione: sentenza n. 25585 del 18 dicembre 2015.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per effetto della scelta del curatore di non subentrare nel relativo procedimento, il compenso dovuto al professionista
delegato all'espletamento delle operazioni di vendita (nell'ambito della esecuzione immobiliare) non potesse essere
posto direttamente a carico della massa, ma dovesse essere corrisposto dal creditore procedente, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di chiedere l'ammissione al passivo del credito avente ad oggetto la somma anticipata.
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