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Esecuzioni immobiliari: opposizione esecutiva estesa, in sede di rinnovazione, su un bene non gravato da ipoteca è opposizione all'esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi e non è soggetta ai termini di decadenza ex art. 617 c.p.c.
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Pubblicazione / aggiornamento: Martedì 06/06/2017Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 13162 del 25 maggio 2017.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui "l'opposizione esecutiva diretta a far accertare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto estesa, in sede di rinnovazione, su un bene in precedenza non gravato da garanzia ipotecaria, essendo volta a far dichiarare l'inesistenza del titolo per procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti del proprietario del bene, deve essere qualificata in termini di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, e non è pertanto soggetta ai termini di decadenza fissati dall'art. 617 c.p.c.".
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