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Modello di istanza di interpello ordinario
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Pubblicazione / aggiornamento: Lunedì 26/03/2018Lo "Statuto dei diritti del contribuente" prevede per il contribuente la possibilità di interpellare l'amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale.
In particolare, in base all'art. 11 dello Statuto, il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria, la quale fornisce un parere entro 120 giorni. In mancanza di una risposta entro il predetto termine, si intenderà che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (cd. principio del silenzio-assenso).
I quesiti di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare:
le imposte sui redditi;
l'imposta sul valore aggiunto;
l'Irap;
l'imposta di registro;
l'imposta di bollo;
le tasse sulle concessioni governative;
l'imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.
Il contribuente può presentare istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
A. è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto";
B. esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare.
C. non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
In mancanza di tali presupposti, l'istanza presentata dal contribuente non è ammissibile e non produce alcun effetto.
L'istanza deve essere presentata dal contribuente interessato alla soluzione del quesito ma possono inoltrare l'istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti tributari per conto del contribuente, compresi i sostituti di imposta, limitatamente a questioni attinenti all'applicazione delle ritenute e i responsabili di imposta (per esempio i notai, direttamente obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti).
L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.
Il comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 dispone che la risposta resa dall'Agenzia produce effetti soltanto nei confronti del contribuente interpellante relativamente al caso concreto prospettato.
Attenzione: la presentazione dell'istanza di interpello non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.
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