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Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: la certificazione del professionista revisore
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Pubblicazione / aggiornamento: Martedì 16/02/2021L'articolo 1 c. 198-209 della legge n. 160 del 2019, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute.
Con il D.M. 26 maggio 2020, emanato ai sensi del comma 200 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione.
Il comma 205 dell'articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 [...]. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.".
L'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio è esteso dunque a tutti soggetti beneficiari, comprese le imprese di grandi dimensioni.
Segnaliamo che è la fruizione stessa del credito, ossia il suo l'utilizzo in compensazione, ad essere subordinato all'obbligo di certificazione.
Il MISE, con la Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584, ha precisato, sebbene con riferimento alla precedente versione del credito d'imposta (art. 3 D.L. 145/2013), "che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa".
Per il rilascio dell'attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto modelli:
- di incarico professionale per la redazione dell'attestazione
- di ulteriori dichiarazioni del cliente a corredo dell'incarico
- di certificazione del Professionista revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Prezzo: 25.00 € +iva