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Relazione organo di controllo al bilancio degli Ets (modello personalizzabile)
a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Pubblicazione / aggiornamento: Mercoledì 16/03/2022Ai sensi dell'art. 30 del Cts, nelle associazioni iscritte al RUNTS, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:
a. il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 100.000,00 euro;
b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è, inoltre, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Cts.
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