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Ricorso tributario contro avviso accertamento riferito ad asserite fatture per operazioni inesistenti (c.d. FOI)
a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
Pubblicazione / aggiornamento: Venerdì 15/04/2011Modello di lavoro personalizzabile con rilievi molto dettagliati in termini di procedura e merito anche in riferimento alla giurisprudenza più recente e ai principi UE, richiesta di non applicazione di sanzioni, difesa su motivazione contraddittoria. Difesa, inoltre, circa la permanenza dei verificatori per un periodo superiore ai 30 gg.
Il lavoro si riferisce alla redazione di un vero ricorso tributario ricco di c.d. "pregiudiziali" e molto forte anche nel merito.
A titolo di esempio si indicano i principali rilievi di procedura e merito sollevati:
1. Assenza di motivazione, di prova nell'atto di accertamento e violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972 e conseguente indiscutibile violazione dell'art. 24 della Costituzione (lesione oggettiva del diritto di difesa).
"Motivazione" contraddittoria dell'atto che si impugna e lesione degli artt. 42 e 56 (rispettivamente del DPR 600/'73 e 633/'72) e lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
La SSUU dei Supremi Giudici e la preponderante Giurisprudenza anche di legittimità condanna, in termini motivazionali/probatori, l'operato emergente dall'Ufficio nel caso che ci occupa.
Illegittimità dell'avviso di accertamento, perché non solamente la motivazione poggia anche sui PVC (non si sa nemmeno su quale/quali dei tanti -!!_ come già specificato) non allegato/i e quindi trattasi della c.d. motivazione per relationem, ma addirittura la motivazione si fonda su informazioni raccolte in altri PVC non allegati, né specificatamente riprodotti nel loro contenuto essenziale e ciò rappresenta la doppia motivazione per relationem (da sempre censurata dai Giudici) e vieppiù determinando così la piena violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Illegittimità dell'avviso di accertamento perché la motivazione poggia su poche sole dichiarazioni di persone terze (smentite, da più soggetti, in più occasioni, come si seguito meglio precisato) e vieppiù detti soggetti "testimoni" sono anche soggetti terzi al ricorrente e in ogni caso, il valore probatorio/motivazionale di dette dichiarazioni, giusto quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale n. 18/2000 può qualificarsi unicamente quale mero elemento indiziario.
Vieppiù, violazione dell'art. 2697 c.c. : la Giurisprudenza è costante nello stabilire che è onere di chi accusa (nel caso di specie Agenzia delle Entrate) di provare e motivare il fondamento della propria accusa; nel caso di specie la stessa si qualifica su meri indizi e di qui la necessaria dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato per essere gravemente viziato in tema di assenza di motivazione giusto il predicato di cui all'art. 42 del DPR 600/1973.
Di più, appare importante comprendere il ruolo che devono avere le dichiarazioni di terzi e inserite nel PVC per meglio comprendere la piena violazione dell'art. 2729 c.c. e conseguentemente dell'art. 2697 c.c. da parte dell'Ufficio Accertatore.
2.3 Ulteriori violazioni in termini motivazionali/probatori.
Durata della verifica fiscale oltre i 30 giorni imposti dalla legge e conseguente necessaria dichiarazione di illegittimità dell'atto impositivo.
4. Violazione dell'art. 21 DPR 633/1972
6. Anche ipotizzando (per un momento) "di voler" seguire le tesi avversarie idonee a stabilire che vi sono fatture per operazioni inesistenti (cosa che si ribadisce non è, sia chiaro), ebbene, in ogni caso l'IVA e (ancor di più) conseguentemente le imposte dirette sono rispettivamente detraibili e deducibili.
7. L'eventuale asserzione che il pagamento tramite assegni bancari non può provare l'effettività delle operazioni sottostanti le fatture, non è condivisibile giusto l'assunto dei Supremi Giudici.
8. Illegittimità dell'avviso di accertamento per motivazione contraddittoria su un punto importante dello stesso e conseguente violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).
9. NECESSARIO RICONOSCIMENTO DEI COSTI COME FISCALMENTE DEDUCIBILI.
Il non condivisibile assunto in diritto degli Accertatori (violazione art. 115 cpc, co 2).
11. Non applicazione delle sanzioni.
11.1 Principio di specialità.
11.2 Illegittimità delle sanzioni per erronea determinazione degli importi asseritamente irrogabili.
12. Illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione.
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