-
News e rassegna stampa
-
Martedì 20/12/2022
Responsabilità sanitaria: anche la nomina di un solo perito è sufficiente a fornire al giudice le conoscenze necessarie per la valutazione dei fatti
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 45719 del 1 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, si è espressa in tema di mezzi di prova ed ha affermato che la nomina, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, di un solo perito e non di un collegio in violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell’elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.
La circostanza che tale valutazione, precisa la Cassazione, sia offerta da un unico professionista (in possesso delle necessarie competenze tecniche, circostanza, questa, non oggetto di censura) e non già da un collegio (come pure imposto dal citato art. 15) non esclude, comunque, che il giudice, valutando quale peritus peritorum gli esiti in essa rappresentati, li utilizzi quale fondamento logico-scientifico della sua decisione.