-
News e rassegna stampa
-
Ieri
Inadempimento al mandato: non 'immediato' l'obbligo di restituire il compenso incassato
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'obbligo per l'avvocato, in caso si inadempimento al mandato professionale, della restituzione totale o parziale delle somme ricevute e relative all'attività non espletata, non sorge immediatamente e automaticamente a fronte della richiesta del cliente che gli contesti di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall’assunzione del mandato.
A chiarirlo il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 66 del 13 marzo 2024.
L'avvocato sarà tenuto alla restituzione ed alla refusione degli eventuali danni, solo a seguito di una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato, appunto, alla restituzione che, peraltro, potrebbe essere giudizialmente stabilita solo in termini parziali.
Anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l’applicazione di una sanzione disciplinare, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa in quanto il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.