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Ieri
La Cassazione sulle sanzioni per prelievo abusivo di energia elettrica
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Le sanzioni previste dall’art. 59, delDl n. 504/1995 in materia di imposte sulla produzione e sui consumi si applicano al soggetto obbligato all’adempimento fiscale, indipendentemente dal fatto che sia o meno l’autore del prelievo abusivo di energia.
Tali sanzioni, infatti, non hanno natura punitiva, ma amministrativa, ed assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso individuabile nella sottrazione del consumo all’imposta.
A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise (Sentenza n. 227/1 del 26 novembre 2024) che, richiamando la sentenza 4 giugno 2019, n. 15201 della Corte di Cassazione, ha rigettato l’appello del condominio contribuente.
L’Ufficio aveva contestato la manomissione dei contatori dell’energia elettrica per la misurazione di due utenze di un condominio, installati in un locale in uso al condominio stesso, intestatario dei contratti di fornitura. La manomissione aveva alterato la misurazione dell’energia elettrica prelevata.