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News e rassegna stampa
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Martedì 18/02
Rifinanziata l'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L’articolo 1, comma 195, della Legge n. 207/2024 ha previsto il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
La Cigs per il settore Call Center è un trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall’articolo 44, comma 7 del Dl 14 settembre 2015, n. 148.
Spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.
L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività.
L’indennità può essere richiesta anche dalle imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività.
Con notizia pubblicata sul portale ministeriale, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stato emanato il Decreto n. 45 del 16 gennaio 2025 che dà attuazione alla richiamata normativa.
Tutti i dettagli sulla procedura per ottenere l'indennità e sulle modalità di presentazione delle domande a questa pagina.