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Ieri
Indennità per lavoratori stagionali: irrilevanza del settore merceologico del datore di lavoro
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Sentenza n. 30816 del 2 dicembre 2024 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha chiarito che l'indennità per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, è una prestazione di natura assistenziale a sostegno del reddito personale del lavoratore. Dunque, ai fini della sua concessione, non rileva il settore merceologico in cui risulta inquadrato il datore di lavoro ex art. 49, della l. n. 88 del 1989, poiché la classificazione operata da tale norma vale ai differenti fini della disciplina dei rapporti fra impresa ed ente previdenziale.