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Oggi 06:00
Proroga del divieto di fatturazione elettronica per operatori sanitari: estensione fino al 31 dicembre 2025
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Il Decreto Milleproroghe, con la legge di conversione (Legge 21 febbraio 2025 n. 15) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2025. Nella sua versione originaria (Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202), il decreto aveva previsto una proroga più breve, fissando il termine al 31 marzo 2025.
Si ricorda che il divieto di emissione di fattura elettronica riguarda specificamente:- Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Farmacie pubbliche e private
- Aziende sanitarie locali
- Aziende ospedaliere
- Policlinici universitari
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
- Presidi di specialistica ambulatoriale
- Strutture per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa
- Altri soggetti identificati da appositi decreti ministeriali (biologi, dietisti, fisioterapisti, logopedisti, podologi ecc..)
Il divieto si applica sia ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia a coloro che, pur non essendo obbligati all'invio, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
È importante sottolineare che questo divieto vale esclusivamente per le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche (consumatori finali). Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta (aziende, professionisti, ecc.) devono invece essere documentate mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
I soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche mediante:- fatture in formato cartaceo,
oppure- fatture in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) come canale di invio