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Martedì 08/04
Piccola proprietà contadina: quando la rivendita del fondo può far perdere l'agevolazione
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La decadenza dall'agevolazione agevolazione per la piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4–bis, del Dl n. 194/2009) non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti indicati dalla norma.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 86 del 3 aprile.
Come emerge chiaramente dal testo normativo, spiegano le Entrate, nel porre come condizione di non decadenza dall'agevolazione la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore "del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile".
Dunque, nel caso di specie ed alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la vendita di fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla società.