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Provvedimento Agenzia Entrate del 26.11.2019 (72951/2019)
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Mancato funzionamento dell'Ufficio territoriale di Venezia 1 e dell'Ufficio provinciale - territorio di Venezia della Direzione provinciale di Venezia - giorno 13 novembre 2019
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
ACCERTA
Il mancato funzionamento per il giorno 13 novembre 2019 dell'Ufficio territoriale di Venezia 1 e dell'Ufficio provinciale - territorio di Venezia.
Motivazioni
La Direzione provinciale di Venezia con nota del 13/11/2019 ha comunicato il mancato funzionamento per il 13 novembre 2019 dell'Ufficio territoriale di Venezia 1 e dell'Ufficio provinciale - territorio di Venezia a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha investito la città di Venezia nella notte del 12 novembre e che ha provocato l'interruzione dei servizi di elettricità e l'allagamento degli immobili.
Il Garante del Contribuente per il Veneto, sentito al riguardo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, con nota protocollo n. 1811/2019 del 15 novembre 2019, ha espresso parere favorevole.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13, comma 1;
- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - artt. 4 e 7,comma 1;
- Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n.770, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390 - art. 3;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 - art. 10, comma 1, lettera b);
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 361;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 23-quater.