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Circolare Agenzia Entrate n. 98 del 20.11.2001
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Riscossione coattiva a mezzo ruolo. Procedure da porre in essere sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Circolare Agenzia Entrate n. 98 del 20.11.2001L'accesso dei concessionari alle informazioni disponibili presso gli uffici pubblici e presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e degli altri soggetti creditori costituisce, senza dubbio, uno degli aspetti innovativi maggiormente qualificanti la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo delineata dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 28 settembre 1998, n. 337.
La possibilità di acquisire in tempi estremamente ristretti le informazioni utili per procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo, unitamente alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di esazione, consente ai concessionari di orientare la propria azione secondo canoni di efficacia ed efficienza indispensabili per ritrarre dall'attività il necessario utile economico e per raggiungere l'obiettivo di un consistente abbattimento dell'evasione da riscossione cui dovrebbe seguire, in funzione del conseguente effetto di deterrenza, un forte impulso all'adempimento spontaneo.
E' ormai pienamente operativa la possibilità di accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero. Alle aziende concessionarie sono state, infatti, impartite le necessarie istruzioni operative per rendere possibile l'utilizzazione della relativa procedura (denominata A.R.CO., acronimo di Ausilio alla Riscossione Coattiva) e, nel contempo, sono state definite le politiche di sicurezza necessarie a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti. In proposito, si comunica che è operante anche un'applicazione della procedura A.R.CO. che consente una visibilità limitata ai dati anagrafici ed a quelli di residenza dei debitori iscritti a ruolo.
Con la circolare n. 215/E del 27.11.2000, in attesa della piena operatività del sistema di accesso telematico previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, erano state fornite alcune precisazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei concessionari; ciò, soprattutto in rapporto alle cause di perdita del diritto al discarico delle quote affidate in riscossione, previste dal successivo articolo 19. In particolare, la predetta circolare aveva:
- evidenziato che il concessionario "post riforma" è configurato come una struttura altamente specializzata nella riscossione coattiva la cui azione deve essere finalizzata al recupero dei carichi affidati nel minor tempo possibile e con il minor intervento dell'ente creditore;
- sottolineato che l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore costituisce il primo passo dell'esecuzione e che, per operare tale valutazione, il concessionario ha a disposizione i seguenti strumenti: 1) la propria banca dati; 2) le notizie e gli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati acquisibili presso gli uffici pubblici; 3) le informazioni ottenibili in sede di accesso diretto effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999;
- chiarito che, ai fini del discarico, l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze è obbligatorio, salvo i casi di soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- individuato i comportamenti da tenere in caso di esito negativo o infruttuoso di procedure poste in essere su beni oggetto di informazioni acquisite in sede di accesso e disciplinato gli effetti di un accesso eseguito a fronte di nuova iscrizione a ruolo a carico di uno stesso debitore;
- specificato il significato da attribuire alla locuzione "comunicazione di inesigibilità" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1999;
- illustrato il ruolo che, nel nuovo contesto procedurale, è attribuito alla procedura mobiliare mediante accesso nella casa di abitazione del debitore.
Con la presente circolare si impartiscono ulteriori istruzioni operative atte a delineare un quadro di certezze operative circa gli obblighi che gravano sull'agente della riscossione. In proposito, con riferimento al valore da attribuire alle informazioni desumibili da alcune delle Aree presenti nell'applicazione A.R.CO., si ritiene necessario sottolineare come, in termini generali, l'azione di recupero coattivo del concessionario, quale imprenditore altamente specializzato, non possa, comunque, prescindere dall'analisi completa del profilo del contribuente desumibile oltre che, naturalmente, da elementi di natura patrimoniale, anche dalla capacità reddituale dello stesso debitore rapportata all'entità del credito per cui si procede ed al contesto socio - economico di riferimento.1. Valore da attribuire alle informazioni presenti in ARCO relativamente a:
1.a. Area atti di registro.
Con riferimento ai dati presenti nell'area atti di registro si precisa che, ai fini della verifica della completezza dell'attività posta in essere dal concessionario e, quindi, della perdita del diritto al discarico, tra gli atti resi disponibili dalla specifica applicazione devono essere presi in considerazione solo quelli che: a) si riferiscono a beni immobili o a beni mobili registrati; b) individuano un trasferimento della proprietà a favore del soggetto iscritto a ruolo ovvero rivelano l'esistenza del diritto di proprietà sempre a favore dello stesso soggetto (es. le locazioni).
Ne consegue che, tra tutti gli atti registrati in cui sia parte un soggetto iscritto a ruolo, rivestono un rilievo primario:
- i conferimenti per costituzione di società;
- i conferimenti per aumento di capitale sociale;
- le assegnazioni ai soci;
- gli apporti degli associati;
- le assegnazioni ad associati;
- le compravendite;
- le donazioni;
- le costituzioni di garanzie reali;
- le locazioni dal lato attivo.
Pertanto, la mancata attivazione, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 112, della procedura esecutiva sui beni risultanti da tali informazioni produrrà l'automatica perdita del diritto al discarico.
Tutte le altre informazioni rese disponibili in ordine a registrazioni di atti di diversa tipologia sono da considerarsi, per così dire, secondarie, in quanto la loro mancata utilizzazione non produce l'automatica perdita del diritto al discarico.
Esse, tuttavia, sono comunque utilizzabili dal concessionario quali notizie utili per delineare il profilo del contribuente sulla cui base delineare le strategie operative e, pertanto, anche valutabili dall'Amministrazione in sede di esame della quota.1.b. Area veicoli
Relativamente alle informazioni acquisibili nell'"Area veicoli" si fa, preliminarmente, presente che ogni valutazione relativa alla correttezza dell'attività esecutiva posta in essere dal concessionario deve tener conto dell'andamento del mercato dell'usato di riferimento.
Alla luce di tale principio, si ritiene che, in linea generale, ai fini dell'esecuzione, dovranno essere prese in considerazione solo le autovetture ad uso privato che risultino immatricolate non oltre cinque anni prima dell'effettuazione dell'accesso. Tale regola di carattere generale dovrà, però, essere derogata nelle ipotesi in cui il particolare pregio e, quindi, il rapporto tra il valore economico attuale del bene mobile registrato ed il carico iscritto a ruolo renda, comunque, consigliabile procedere.
Con riferimento alla categoria delle autovetture adibite ad uso privato, inoltre, si precisa che, ai fini della procedura di discarico, potrà ritenersi sufficiente la dimostrazione di aver proceduto al fermo dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. Per tale tipologia di autovetture, pertanto, fatta eccezione per quelle di particolare valore, non sarà necessario procedere al pignoramento dell'autoveicolo.
Depongono a favore di tale scelta: a) l'estrema difficoltà connessa al materiale reperimento del bene (soprattutto nelle grandi realtà metropolitane); b) la complessità dell'esecuzione del pignoramento dell'autoveicolo, complessità che presuppone la completa collaborazione del debitore che deve consegnare all'ufficiale della riscossione la carta di circolazione; c) l'alta efficacia deterrente connessa all'iscrizione del fermo ai sensi del citato articolo 86, derivando dallo stesso l'indisponibilità del mezzo.
Differenti valutazioni devono, invece, essere effettuate relativamente gli autoveicoli impiegati per usi commerciali o industriali. Sempre alla luce della necessità di tener conto delle quotazioni di mercato, si ritiene che tali automezzi debbano essere sottoposti a procedure se risultano immatricolati non oltre dieci anni prima della data di accesso.
Peraltro, è evidente che per tali veicoli il concessionario deve procedere non solo al fermo di cui all'articolo 86, ma anche ad un tentativo di pignoramento. Infatti, tenuto conto della loro stretta inerenza ad un'attività economica, gli automezzi in argomento possono essere reperiti, e quindi pignorati, molto più facilmente di quelli ad uso privato.1.c. Area Rapporti Economici.
Così come già precisato per l'area "Atti di Registro", anche per l'area in esame possono distinguersi, ai fini del discarico, informazioni di rilievo primario ed altre di rilievo secondario.
Segnatamente, dovrà attribuirsi rilievo primario alle notizie da cui si desumono rapporti di lavoro dipendente o di partecipazione, per i quali ovviamente dovrà essere posto in essere un tentativo di pignoramento presso terzi; rilievo secondario sarà da attribuirsi ai dati da cui si desume l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo, la cui valutazione, ai fini dell'esperimento delle procedure, dovrà essere effettuata con la diligenza professionale che contraddistingue l'operato del concessionario.2. Assoluta mancanza di indicazioni in sede di accesso
Il concessionario può procedere a tentativi di espropriazione sulla base di notizie acquisite da altre fonti anche quando l'accesso tramite l'applicazione A.R.CO. abbia dato esito totalmente negativo. Ciò, con l'unica precisazione, quanto all'espropriazione mobiliare, che, fermo restando l'obbligo di procedere sia in luoghi diversi dalla casa di abitazione del debitore sia nella stessa casa di abitazione qualora si integrino le condizioni descritte nella circolare n. 215/E del 2000, negli altri casi l'eventuale esito infruttuoso della relativa procedura ricadrà, in termini economici, sullo stesso concessionario, al quale non verranno riconosciuti rimborsi spese. Tale soluzione è giustificata dalla mancanza di favore del legislatore per tale forma di esecuzione, che, se svolta a tappeto, risulta finanziariamente improduttiva, inefficace sotto il profilo della deterrenza.3. Accesso con esito positivo.
Devono, innanzitutto, essere richiamate le istruzioni impartite con la circolare n. 215/E per il caso in cui l'esecuzione su uno dei beni risultanti dall'accesso telematico sia risultata negativa o insufficiente. Il concessionario, pertanto, ai fini del discarico, non sarà obbligato ad un nuovo accesso telematico, ma dovrà procedere esecutivamente sugli altri beni evidenziati in sede di accesso originario.
Il riconoscimento di un'ampia autonomia organizzativa e gestionale al concessionario impone, anche nei casi di accesso telematico con esito positivo, di riconoscere comunque valida, ai fini del discarico della quota, l'esecuzione compiuta su beni non risultanti dall'accesso, a condizione che siano pignorati beni con valore pari almeno al doppio del credito per il quale si procede. In ipotesi di esito totalmente o parzialmente infruttuoso di tale esecuzione, il concessionario sarà tenuto ad effettuare, nei successivi 10 giorni, un nuovo accesso e a procedere sui beni da questo risultanti. Le citate considerazioni valgono, naturalmente, anche nel caso in cui il concessionario, in alternativa a quelle esperibili in base all'accesso, ritenga più conveniente porre in essere una procedura mobiliare. In questa eventualità, chiaramente, così come precisato per i casi di accesso con esito negativo, il concessionario non avrà diritto al rimborso delle spese se l'esecuzione è infruttuosa.4. Rilascio documentazione da parte degli uffici.
Taluni concessionari hanno segnalato il rifiuto opposto da alcuni uffici alle loro richieste di rilascio di copia di atti in possesso degli uffici stessi relativi a debitori iscritti a ruolo e/o a loro coobbligati; tale rifiuto sarebbe stato motivato con esigenze di tutela di riservatezza dei dati personali o di rispetto del segreto d'ufficio.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, ai fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari hanno facoltà "di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati".
Perciò, deve essere garantita agli stessi concessionari la possibilità di ottenere copia degli atti di cui al citato articolo 18, comma 1.5. Casi di sottrazioni fraudolente al pagamento delle imposte.
L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, contempla una fattispecie di reato derivante dalla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte.
I concessionari, pertanto, qualora nell'esercizio della loro attività verifichino la sussistenza di comportamenti diretti ad integrare la condotta prevista dalla disposizione in esame, dovranno procedere a dare immediata notizia del fatto all'Autorità Giudiziaria.
Dovranno, inoltre, segnalare all'Ufficio Procedure Esecutive della Direzione Centrale Rapporti Enti Esterni, secondo indicazioni che saranno dallo stesso fornite, gli atti dispositivi di beni immobili, quote sociali e aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, ivi compresi quelli attinenti al rilascio di garanzie reali a favore di terzi privati, compiuti dal debitore moroso e/o dal coobbligato, nel quinquennio precedente la notifica della cartella di pagamento. In particolare, andranno indicati: l'importo per cui si procede, la natura, l'oggetto e la data dell'atto dispositivo, la data di notifica della cartella, l'ufficio presso il quale tale atto è stato registrato, la data di trascrizione e l'ufficio dell'Agenzia del Territorio competente.6. Decorrenza del termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità.
L'articolo 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999 sanziona con la perdita del diritto al discarico il concessionario che non presenta la comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. La stessa norma prevede, inoltre, la possibilità di integrare la predetta comunicazione qualora, al momento della presentazione della stessa, le procedure esecutive siano ancora in corso per causa non imputabile al concessionario.
A fondamento della disposizione in commento vi è, evidentemente, il convincimento che, sulla base del rinnovato scenario procedurale, un triennio dal momento di consegna del titolo esecutivo sia un intervallo temporale congruo per portare a compimento l'attività di recupero della maggior parte dei crediti iscritti a ruolo.
Al riguardo, si ritiene che il rispetto della tempistica innanzi descritta sia, comunque, correlato alla possibilità, per il concessionario, di utilizzare interamente gli strumenti messi a disposizione dalla riforma, primo fra tutti quello dell'accesso, la cui realizzazione, per la sua complessità, ha richiesto tempi tecnici piuttosto lunghi e, in ogni caso, maggiori di quelli inizialmente prevedibili.
Tale ultima circostanza non è priva di effetti sulla valutazione dell'operato dei concessionari nell'espletamento dell'attività di recupero coattivo posta in essere dall'entrata in vigore dei decreti applicativi della riforma del sistema. In altri termini, l'individuazione della portata precettiva della citata disposizione, pur sempre da finalizzare alla massimizzazione dell'interesse pubblico ad un efficace recupero coattivo, non può prescindere dal dato fattuale della mancata disponibilità, per un certo periodo di tempo, del sistema di accesso di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 112/1999.
In proposito, nel ricordare che, in attesa della completa messa a punto della procedura di accesso, con la circolare n. 221/E del 24 novembre 1999, erano state individuate le modalità con le quali i concessionari della riscossione potevano, comunque, reperire notizie utili allo svolgimento dell'attività affidata (indagini presso Conservatorie, PRA, servizi anagrafici dei Comuni, uffici del registro delle imprese, utilizzazione della banca data ICI), si fa presente che, ferma restando la necessità che i concessionari rispettino la tempistica individuata dal citato articolo 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999, il ritardo nella messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente articolo 18, integra la causa di non imputabilità di cui alle stessa lettera c). Con l'occasione, per completezza d'argomento, si ricorda che ai sensi dell'articolo 59, comma 4-ter, lettera d), del d.lgs. n. 112, (introdotto dall'articolo 3, comma 2, lettera l), del d.lgs. 27 aprile 2001, n 193), per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004.L'Ascotributi è pregata di portare a conoscenza dei propri associati il contenuto della presente.