Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ulteriori precisazioni
Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria in merito all'elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020.
Rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:
- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.