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Circolare Agenzia Entrate n. 101 del 05.12.2001
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Emersione di attività detenute all'estero. Ulteriori chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 101 del 05.12.2001Premessa
Con le circolari n. 85/E del 1 ottobre 2001 e n. 99/E del 4 dicembre 2001 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina contenuta negli articoli da 11 a 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, relativa all'emersione e alla conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.
Ad integrazione e migliore intendimento delle predette circolari, si ritiene opportuno puntualizzare - con la tempestività suggerita dall'importanza e delicatezza della materia nonché dai ristretti margini di tempo in cui l'emersione è consentita - ulteriori aspetti concernenti alcune problematiche sottoposte all'attenzione della scrivente.1. Comunicazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate
Nella citata circolare n. 99/E è stato precisato che la comunicazione all'intermediario abilitato dei redditi derivanti dalle attività oggetto di rimpatrio di cui all'articolo 14, comma 8, del provvedimento, si riferisce ai redditi percepiti nel periodo che va dal 1 agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Al riguardo, si chiarisce che il riferimento a detto periodo deriva dalla circostanza che la legge di conversione n. 409 del 2001 ha anticipato, dal 27 settembre al 1 agosto 2001, la data alla quale le attività devono essere detenute all'estero. Pertanto, la comunicazione sopra richiamata non può che avere ad oggetto anche i redditi percepiti nel periodo 1 agosto - 26 settembre 2001 al fine di assicurare a questi ultimi lo stesso trattamento fiscale e il medesimo regime di anonimato previsto per i redditi percepiti successivamente e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.2. Gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione
In merito alla preclusione dell'attività di accertamento nei confronti del soggetto che ha presentato la "dichiarazione riservata", è stato chiarito che, avvalendosi delle operazioni di emersione, il contribuente si precostituisce uno "scudo" contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi d'imposta precedenti la dichiarazione di emersione con riferimento agli imponibili rappresentati dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate, limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa.
Con riferimento all'affermazione riportata nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001, secondo cui è precluso l'accertamento tributario in tutti i casi in cui, anche in astratto, sia possibile ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, si evidenzia che l'effetto preclusivo dell'accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento, può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo "sintetico", come nell'ipotesi di contestazioni basate su elementi di capacità contributiva induttivamente espressi da spese o investimenti che si siano manifestati successivamente alla emersione delle attività detenute all'estero.3. Disciplina sanzionatoria
Relativamente alla disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni commesse dagli intermediari nella liquidazione e versamento della somma del 2,5 per cento, nella citata circolare n. 85/E è stato chiarito che sono applicabili le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ad integrazione di quanto precisato nella suddetta circolare, si ritiene che per le violazioni riguardanti la somma del 2,5 per cento non sono applicabili anche le disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ciò in considerazione del fatto che quest'ultima norma si riferisce esclusivamente alle omissioni riguardanti l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.