-
Circolare INPS n. 51 del 08.04.2020
-
Differimento dell'obbligo di passaggio al sistema Uniemens (PosAgri) per la contribuzione agricola unificata a decorrere dalle retribuzioni dovute da aprile 2020
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il differimento dell'obbligo di utilizzo del flusso Uniemens per la contribuzione agricola unificata dalle retribuzioni del mese di gennaio 2020 alle retribuzioni del mese di aprile 2020. Si rappresenta, inoltre, che le aziende che hanno utilizzato il sistema Uniemens per le retribuzioni di gennaio 2020 potranno continuare ad utilizzare lo stesso sistema anche per i mesi di febbraio e marzo 2020.INDICE
1. Premessa
2. Differimento dell'obbligo di passaggio al sistema Uniemens per la contribuzione agricola unificata
1. Premessa
L'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha introdotto l'obbligo di adattamento del flusso Uniemens alla contribuzione del settore agricolo.
La decorrenza dell'obbligo di trasmissione dei flussi con il sistema Uniemens, inizialmente fissata a decorrere dalle retribuzioni di gennaio 2018, è stata differita alle retribuzioni di gennaio 2020 (cfr. art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e art. 1, comma 1136, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Con la circolare n. 65 del 10 maggio 2019, l'Istituto ha fornito le indicazioni per la trasmissione con il flusso Uniemens (PosAgri) dei dati retributivi, contributivi e assicurativi da parte dei datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata. Il flusso Uniemens sostituisce il precedente flusso di trasmissione telematica (DMAG) con il quale i datori di lavoro inviavano nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, le dichiarazioni di manodopera agricola relative, rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno (cfr. la circolare n. 115/2006).
Considerato che i flussi Uniemens sono trasmessi ogni mese con riferimento alle retribuzioni dovute nel mese precedente, i flussi Uniemens relativi alle retribuzioni di gennaio 2020 devono essere trasmessi entro il mese di febbraio 2020.
2. Differimento dell'obbligo di passaggio al sistema Uniemens per la contribuzione agricola unificata
Sulla disciplina richiamata è intervenuta la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha differito la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema Uniemens alle retribuzioni del mese di aprile 2020 (cfr. il comma
4-bis dell'art. 10 del D.L. n. 162/2019, come introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020).A decorrere dal 1° marzo 2020, data di entrata in vigore della legge n. 8/2020, è stato quindi ripristinato, per il primo trimestre dell'anno 2020, l'obbligo dei datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata di trasmettere le dichiarazioni di manodopera occupata con il flusso trimestrale (DMAG), che come di consueto dovrà essere effettuato a decorrere dal 1° aprile.
Fermo restando quanto sopra indicato, considerato che alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2020 diverse aziende hanno già adeguato i propri sistemi informativi e trasmesso i dati relativi alle retribuzioni di gennaio 2020 con il flusso Uniemens, le stesse potranno continuare ad utilizzare il flusso PosAgri anche per i mesi di febbraio e marzo 2020, in alternativa all'invio del flusso DMAG relativo al primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo 2020).
La trasmissione dei flussi Uniemens relativi al primo trimestre 2020 dovrà essere effettuata entro il medesimo termine previsto per il DMAG relativo allo stesso periodo, quindi, entro il mese di aprile 2020; l'Istituto provvederà a convertire i predetti flussi Uniemens nel flusso trimestrale DMAG.
A garanzia dell'univocità dei dati retributivi ed occupazionali, i due flussi, DMAG e PosAgri, sono mutuamente esclusivi; in caso di invio del flusso DMAG, i flussi mensili PosAgri trasmessi dalla medesima azienda e relativi al primo trimestre saranno annullati e non saranno utili né per la determinazione dell'onere contributivo né per l'alimentazione dei sistemi.