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Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 02.01.2002
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IRAP - Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Attività libero-professionale intramuraria delle Aziende sanitarie locali - Determinazione della base imponibile
Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 02.01.2002Con circolare n. 83/E del 28 settembre 2001, questa Agenzia ha chiarito che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'attività libero-professionale intramuraria svolta dalle Aziende sanitarie locali. In particolare è stato osservato che le aziende sanitarie locali assicurano l'obiettivo primario, che è quello di garantire, mediante risorse pubbliche, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza alla collettività tramite l'espletamento dell'attività istituzionale ed affiancano ad essa, con lo scopo di completarla e migliorarla, l'attività libero-professionale intramuraria.
Pertanto, in parallelo alla suddetta attività istituzionale ed entro l'ambito di un quadro normativo che ne delinea limiti e modalità di svolgimento, l'Azienda consente e sostiene l'attività libero-professionale intramuraria.
Quest'ultima, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1997, concernente "attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N" è l'attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day-hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
Essa, pertanto, pur presentando specifiche peculiarità ed essendo svolta con una propria organizzazione, è, pur sempre, un'attività sanitaria svolta per garantire il diritto alla salute di tutta la collettività. Le delineate connotazioni che caratterizzano l'attività libero-professionale intramuraria svolta dalle aziende sanitarie locali, consentono di ricomprenderla tra le attività sanitarie che, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera b) del TUIR, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, esercizio di attività commerciali.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul trattamento dell'attività in argomento, ai fini dell'IRAP, al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa.
L'articolo 10- bis, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i criteri generali per la determinazione del valore della produzione netta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, tra cui sono ricomprese le Aziende sanitarie locali.
Il successivo comma 2 dell'articolo 10-bis precisa che, se i soggetti indicati nel comma 1 esercitano anche attività commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali, secondo le regole previste dall'articolo 5.
A tal fine, lo stesso comma 2 dell'articolo 10-bis afferma che si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Le aziende sanitarie locali non sono ricomprese nell'articolo 88, comma 1 del TUIR ed hanno soggettività tributaria passiva ai fini dell' IRPEG; pertanto le attività da essa svolte, ai fini dell'IRAP, si considerano commerciali se rilevanti per le imposte sui redditi.
L'attività libero-professionale intramuraria è attività sanitaria per la quale opera la decommercializzazione prevista dall'articolo 88, comma 2 del TUIR, perciò non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, anche ai fini dell'IRAP, essa non è configurabile quale attività commerciale.
In conclusione, si precisa che, per l'attività libero-professionale intramuraria, le Aziende sanitarie locali non possono esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, devono determinare la base imponibile con il metodo retributivo, secondo i criteri previsti dallo stesso articolo 10-bis e applicare l'aliquota dell'8,5 per cento stabilita dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 446 (cfr. circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 p. 7.4)Le Direzioni regionali dovranno vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni, revocando eventuali difformi pronunce.