-
Provvedimento Agenzia Entrate del 25.06.2020 (83440/2020)
-
Direzione Provinciale di Bergamo Accertamento mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità immobiliare
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
accerta
il mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale- territorio di Bergamo dal 18 maggio al 21 maggio 2020 e dal 25 maggio al 26 maggio 2020.
Motivazioni
La Direzione provinciale di Bergamo ha comunicato, con nota prot.42416 del 21 maggio 2020, la mancata erogazione dei Servizi di Pubblicità immobiliare dal 18 maggio al 21 maggio 2020, e dal 25 maggio al 26 maggio 2020 per attuazione dell'Ordinanza n.546 della Regione Lombardia e necessità di adeguamento alle relative prescrizioni.
Il Garante del contribuente della Lombardia, sentito al riguardo, con nota prot. n.2020/816 del 19 giugno 2020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del provvedimento.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Riferimenti normativi
? Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.770;
? Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
? Decreto del Direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 (delega ai direttori regionali delle Entrate all'adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate);
? Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, art. 3;
? Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
? Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
? Statuto dell'Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13, comma 1;
? Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - artt. 4 e 7 c.1.