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Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 11.02.2002
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Esercizio del gioco del Bingo - Trattamento tributario
Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 11.02.2002Premessa
Il gioco denominato "Bingo" è stato istituito con regolamento approvato con decreto del Ministero delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29. Il regolamento trova la propria fonte legislativa nell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che rinvia al Ministero delle finanze l'emanazione di regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle scommesse sulle competizioni sportive nonché di ogni altro gioco, concorso pronostico e scommesse.
Il decreto n. 29 del 2000 richiama nel preambolo anche il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 - concernente l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato - nonché la normativa relativa al gioco del lotto e alla gestione delle lotterie e altri giochi amministrati dallo Stato, in particolare l'art.7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabiliti altre forme di estrazione e di scommesse.
Lo stesso decreto n. 29 del 2000 fissa le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi erariali del gioco del Bingo e riserva espressamente l'esercizio del gioco del "Bingo" al Ministero delle finanze (art.1).
L'incarico di controllore centralizzato del gioco è stato affidato all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con direttiva dello stesso Ministro delle Finanze del 12 settembre 2000.
Il regolamento n. 29 del 2000 stabilisce, inoltre, che la gestione del gioco del Bingo deve essere affidata in concessione, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria, a persone fisiche o a società con idonei e comprovati requisiti. Il gioco del Bingo deve svolgersi in apposite sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.
Il gioco consiste nell'estrazione di novanta numeri e i giocatori hanno come unità di gioco una o più cartelle.
L'articolo 5 del regolamento prevede un "prelievo erariale", in misura pari al 20% del prezzo di vendita delle cartelle, da versarsi a cura del concessionario all'affidatario del controllo centralizzato che provvede al successivo riversamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
La somma da distribuire in premi in ogni partita è pari al 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute e il compenso all'affidatario del controllo centralizzato è fissato in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.
Ai sensi dell'art. 8 del regolamento il compenso al concessionario è pari alla parte di incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato.
Quanto sopra rappresentato si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in ordine al regime tributario applicabile al gioco del Bingo.IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
L'esercizio del gioco del Bingo, riservato allo Stato e affidato al controllo centralizzato dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è soggetto ad un autonomo prelievo erariale, la cui base è costituita dal prezzo di vendita della cartella.
Ciò esclude l'assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640.IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto si evidenzia che in conformità alla VI Direttiva CEE n. 77/388/CEE, la quale all'art. 13, punto B, lettera f) inserisce fra le operazioni esenti le scommesse, le lotterie ed altri giochi d'azzardo con poste di denaro, l'art. 10, primo comma, numeri 6) e 7), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA per l'intero settore dei giochi, scommesse e concorsi pronostici.
In particolare il n. 6) del primo comma dell'art. 10 include l'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi di abilità, delle scommesse e dei concorsi pronostici riservati allo Stato o agli altri enti indicati nel decreto legislativo n. 496 del 1948 fra le operazioni esenti da IVA.
Nell'ambito applicativo della menzionata disposizione deve ricondursi per le caratteristiche espresse in premessa anche l'esercizio del gioco del Bingo.
Si precisa in proposito che l'esenzione riguarda esclusivamente l'esercizio del gioco e, pertanto, nell'ipotesi in cui nelle apposite sale dedicate al gioco vengano svolte, oltre al gioco del Bingo, altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande), le stesse sono assoggettate ad IVA con l'aliquota prevista per le corrispondenti cessioni o prestazioni.RITENUTE ALLA FONTE
L'art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nelle ipotesi di giochi per i quali è imposto un prelievo erariale a norma di legge, considera la ritenuta alla fonte compresa nell'ambito di tale prelievo.
In particolare, il quarto comma sancisce che la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.
Pertanto la ritenuta alla fonte sulle vincite del gioco del Bingo deve ritenersi compresa nel prelievo erariale operato dallo Stato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 29 del 2000.IMPOSTE SUI REDDITI
Si precisa da ultimo che ai soggetti ai quali è affidato in concessione l'esercizio del gioco del Bingo si applica ai fini delle imposte sui redditi la disciplina tributaria ordinaria, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di reddito d'impresa.