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Provvedimento Agenzia Entrate del 02.11.2020 (52102/2020)
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Mancato funzionamento della sede e degli uffici della Direzione Provinciale di Pisa ubicati all'indirizzo Galleria G.B. Gerace 7/15, Pisa, il giorno 19 ottobre 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,
ha accertato
il mancato funzionamento della sede e degli uffici della Direzione Provinciale di Pisa ubicati all'indirizzo Galleria G.B. Gerace 7/15, Pisa, il giorno 19 ottobre 2020.
A seguito dell'accertamento in data 18 ottobre 2020 dall'Autorità Sanitaria competente, di Positività al COVID 19 di un congiunto di un dipendente che presta servizio presso la sede della Direzione Provinciale di Pisa, situata all'indirizzo Galleria G.B. Gerace 7/15, Pisa, al fine di ridurre ogni possibile fonte di contagio, il Direttore Provinciale ha disposto la chiusura temporanea della sede e degli uffici ubicati al sopraindicato indirizzo (Ufficio Legale, Ufficio Controlli, Ufficio Territoriale di Pisa) il giorno 19 ottobre 2020.
E' stato acquisito il parre favorevole del Garante del Contribuente per la Toscana (prot. n. 192/2020 Gar del 27 ottobre 2020) previsto dall'art. 3 del decreto legge del 21 giugno 1961, n. 498 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. L.vo 26 gennaio 2001, n. 32.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
? Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13 comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, co. 1);
? Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modificazioni e integrazioni;
? Legge 25 ottobre 1985 n. 592;
? Legge 18 febbraio 1999 n. 28;
? Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, co. 1, lett. b);
? Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
? Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Art. 23-quater, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.