-
Provvedimento Agenzia Entrate del 12.11.2020 (0352471/2020)
-
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
1.1 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (di seguito "decreto") contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 59 del decreto;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza.
2. Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
2.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
2.2 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.
3. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
3.1 La trasmissione dell'Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web di cui al precedente punto 2.2.
3.2 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni.
3.3 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
3.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinunciaall'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".
3.5 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli di cui al successivo punto 5.1, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4.
3.6 Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi").
3.7 In aggiunta, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.
4. Erogazione del contributo
4.1 L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
4.2 Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° luglio 2020.
4.3 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
5. Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.
5.2 Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rammenta inoltre che, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.
5.3 Sulla base di appositi protocolli, l'Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati; b) al Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.
6. Restituzione del contributo
6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
7. Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici. Il comma 5 del citato articolo 59, che rinvia al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
7.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/16, con riferimento alle attività
di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/16.
I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento, sono:
? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione;
? i dati inerenti alla fascia di importo in cui rientra l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi anno 2019, l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di giugno 2020 e giugno 2019 e l'IBAN del richiedente il contributo;
? gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che l'Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. L'Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall'Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione del contributo.
7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i
dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'Istanza venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". Inoltre l'Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'Istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.
7.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.
8. Disposizioni Unionali
8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
MOTIVAZIONI
L'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il contributo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 del decreto, che rinvia al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 59.
L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l'Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse - sulla base di apposito protocollo - dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.
Inoltre, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
? Codice Penale
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
? Legge 30 dicembre 2004, n. 311
? Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2
? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
? Regolamento n. 2016/679 UE
? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
? Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
? Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126