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Circolare INPS n. 126 del 06.11.2020
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Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone la rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.INDICE
Premessa
1. Termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione
2. Soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione
3. Rimessione in termini e decorrenza del trattamento pensionistico
4. Operazioni di monitoraggio
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introducendo, all'articolo 27 del medesimo decreto-legge, il comma 3-bis, che dispone la rimessione in termini, per la presentazione delle domande di prepensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (Allegato n. 1).
In particolare, il citato articolo 27, comma 3-bis, prevede che: "In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l'applicazione del citato articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, ai sensi del quale, in considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19 ed al ricorrere di determinate condizioni, è consentita la rimessione in termini per la presentazione delle domande di prepensionamento.
1.Termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione
Con riferimento al termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati forniti chiarimenti al paragrafo 4 della circolare n. 93 del 6 agosto 2020.
Al fine di supportare l'attività delle Strutture territoriali nella verifica della condizione che le domande di pensione siano state presentate entro il termine decadenziale di 60 giorni, previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e richiamato dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, si riepilogano, di seguito, i criteri da adottare:
a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella di inizio per l'interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
I lavoratori che hanno maturato il prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l'indicazione degli estremi del decreto. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Si rammenta che, in ragione dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020, in attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato precisato che: "Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione, indicati nell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini". Pertanto, le domande di pensione presentate successivamente alla data di scadenza del termine decadenziale - come sopra individuato - compresa nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 1° giugno 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, sono da considerare presentate nei termini.
Si precisa che il termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, decorre solo in caso di maturazione del prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015. Pertanto, la maturazione del prescritto requisito contributivo durante il periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "COVID-19", concesso previa sospensione della CIGS finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, non è utile ai fini dell'accesso al prepensionamento. Conseguentemente, i lavoratori collocati in cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19" ai sensi del citato articolo 20, ai fini dell'accesso al prepensionamento, devono essere riammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, finalizzato al prepensionamento.
Si chiarisce che i soggetti in possesso dei prescritti requisiti devono presentare la domanda di pensione entro il termine decadenziale come sopra individuato, ancorché alla data di presentazione della predetta domanda il rapporto di lavoro dipendente non sia risolto. Resta fermo che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al mese successivo a quello di risoluzione del predetto rapporto.
2. Soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione
La rimessione in termini di cui all'articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni ivi previste e che siano in possesso dei requisiti per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, secondo quanto illustrato nei paragrafi 1 e 2 della circolare n. 93 del 2020.
In particolare, possono beneficiare della rimessione in termini i soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda, come individuato al precedente paragrafo 1, risulti decorso nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 - data della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 - e il 14 dicembre 2020, data entro la quale è possibile presentare domanda di pensione ai sensi della legge in esame (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 126 del 2020).
Conformemente alla disciplina del prepensionamento del settore editoriale, come espressamente specificato dalla disposizione normativa in esame, è necessario che tali soggetti, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti, "abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento".
3. Rimessione in termini e decorrenza del trattamento pensionistico
Per i soggetti che beneficiano della rimessione in termini di cui al citato articolo 27, comma 3-bis, la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 126 del 2020, ossia entro e non oltre il 14 dicembre 2020.
La domanda va presentata seguendo le indicazioni del paragrafo 4 della circolare n. 93 del 2020 e del paragrafo 2 del messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020, utilizzando il prodotto di domanda denominato "Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art. 1 comma 500 legge 160/2019".
In applicazione del citato articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, la decorrenza non può essere comunque antecedente al mese di novembre 2020.
L'articolo 27, comma 3-bis, fa salve "le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Pertanto, con riferimento alle domande presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, le Strutture territoriali verificano il rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, come esplicitato nel paragrafo 1 della presente circolare.
Qualora le domande siano state presentate tempestivamente, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Qualora le domande siano state presentate dopo la scadenza del termine decadenziale di cui al citato articolo 37, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differiscono la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 (prima decorrenza utile in forza della rimessione in termini di cui all'articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020) ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data. Eventuali provvedimenti di reiezione di tali domande dovranno essere riesaminati d'ufficio in applicazione delle istruzioni fornite nella presente circolare.
Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione avvalendosi della rimessione in terminidi cui all'articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.
4.Operazioni di monitoraggio
Si rammenta che tutte le domande di pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, comprese quelle presentate in forza della rimessione in termini di cui all'articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, sono sottoposte alle operazioni di monitoraggio previste dal citato articolo 1, comma 500, al fine di verificare la copertura degli oneri rispetto agli stanziamenti previsti dalla norma. L'avvio di tali operazioni è subordinato all'inoltro, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dei singoli accordi di procedura secondo l'odine cronologico di sottoscrizione, unitamente all'elenco, fornito dal datore di lavoro, dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti ammessi al prepensionamento.
Per quanto concerne le operazioni di monitoraggio, nonché per ogni altro aspetto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 93 del 2020, per quanto compatibili.