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Circolare INPS n. 127 del 06.11.2020
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Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowing)Con la presente circolare si forniscono indicazioni integrative rispetto alla circolare n. 54/2018 su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione di illecito da parte del dipendente o del collaboratore dell'Istituto.
INDICE
1. Premessa
2. Oggetto della segnalazione
3. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante
4. Procedura per la segnalazione di illeciti
5. Gestione riservata delle segnalazioni
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell'Istituto
7. Pubblicazioni
1. Premessa
L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che, nell'interesse dell'integrità della pubblica Amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Con la circolare n. 54 del 26 marzo 2018 sono state fornite, per la tutela del dipendente o collaboratore dell'Istituto che segnala illeciti, le indicazioni attuative di dettaglio, concernenti l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata norma, le disposizioni per la procedura e la gestione della segnalazione di illecito, nonché la procedura per la segnalazione all'ANAC di misure discriminatorie o comunque ritorsive nei confronti del segnalante.
La prassi attuativa e le indicazioni dell'ANAC hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti inerenti all'oggetto della segnalazione e alla distinzione fra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di aggiornare le disposizioni concernenti sia la ricezione della segnalazione che la procedura e la gestione della segnalazione, al fine di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina de qua.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni, che integrano quelle già previste dalla citata circolare n. 54/2018.
2. Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda altresì i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative o individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.
3. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante
Le disposizioni contenute nell'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, che garantiscono la riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti", quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.
4. Procedura per la segnalazione di illeciti
Come indicato nel messaggio n. 2974 del 2 agosto 2019 il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Istituto, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l'apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.
La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:
- inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell'Istituto;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Direttore centrale Risorse umane e il Capo dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
- garantire l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all'individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, cifrate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato;
- accertare, in presenza dei predetti obblighi di legge e regolamenti, l'identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.
Alla procedura e al "Manuale Utente" che ne dettaglia le funzionalità, si accede sul sito intranet dell'Istituto, tramite la home page della Direzione centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza, selezionando, all'interno del menu "Anticorruzione/Trasparenza", la voce "Segnalazione illeciti/Whistleblower".
5. Gestione riservata delle segnalazioni
L'RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati.
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, come indicato al precedente paragrafo 4.
Nei casi in cui l'RPCT decida di inoltrare la segnalazione al di fuori della procedura informatica ai seguenti soggetti:
- il dirigente della Struttura in cui si è verificato il fatto o della Struttura sovraordinata, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- il Direttore centrale Risorse umane;
- il Capo dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa,
la segnalazione e l'eventuale documentazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.
I dipendenti dell'Istituto - dirigenti e non - che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione:
- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell'Istituto
Come già illustrato nella citata circolare n. 54/2018, le tutele assicurate dal menzionato articolo 54-bis si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'Istituto.
L'Istituto garantisce altresì le modalità di "gestione riservata delle segnalazioni" di cui al paragrafo 5 della presente circolare anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il nuovo "Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell'Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell'Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)" (COD.MV69), debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo, in formato pdf editabile, è pubblicato nella sotto sezione "Altri contenuti" > "Prevenzione della corruzione" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
7. Pubblicazioni
La presente circolare, nonché l'indirizzo di posta elettronica e il "Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell'Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell'Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)" nella stessa richiamati, sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto, come precisato al paragrafo 6. La piattaforma informatica e il relativo manuale, come indicato al paragrafo 4, sono pubblicati sulla rete intranet.
La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità e notificata al personale assente dal servizio per periodi di lunga durata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.