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Circolare INPS n.12 del 05.02.2021
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INDICE
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
1.2 Professionisti
1.2.1 Introduzione nuova aliquota
1.2.2 Aliquote
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
1.4 Tabelle
2. Ripartizione dell'onere contributivo
2.1 Aziende committenti
2.2 Professionisti
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021
4. Massimale e Minimale
5. Istruzioni contabili
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
Per l'anno 2021 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81[2], recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", illustrato nella circolare n. 122/2017.
1.2 Professionisti
1.2.1 Introduzione nuova aliquota
L'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l'anno 2021 e pari al 0,51% per l'anno 2022 e per l'anno 2023[3]. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386[4] dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
1.2.2 Aliquote
A seguito di quanto illustrato nel paragrafo precedente ne consegue che per l'anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:
- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[5];
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
- aliquota contributiva aggiuntiva per "ISCRO" pari allo 0,26% istituita dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l'anno 2021, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
1.4 Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51
aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%
(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.
2. Ripartizione dell'onere contributivo
2.1 Aziende committenti
La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche - quali ad esempio le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
2.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021
L'articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2020.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2021 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
4. Massimale e Minimale
Massimale
Per l'anno 2021 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale - Accredito contributivo
Per l'anno 2021 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo
Aliquota
Contributo minimo annuo
€ 15.953,00
24%
€ 3.828,72
€ 15.953,00
25,98%
€ 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00
33,72%
€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52
€ 15.953,00
34,23%
€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)
5. Istruzioni contabili
L'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari allo 0,26% per l'anno 2021, per finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), prevista dall'articolo 1, comma 386, della medesima legge.
Il nuovo contributo a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sarà evidenziato in un conto di nuova istituzione:
PAR21117 Contributo aggiuntivo per la copertura dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) - art. 1, comma 398 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il contributo darà luogo alla riscossione da registrarsi nel conto di servizio, già esistente, PAR52010.
La procedura "Gestione separata - GS", con la successiva fase di ripartizione automatizzata della riscossione, conferirà al sistema contabile i valori relativi alla contribuzione aggiuntiva al nuovo conto PAR21117.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele
[1] La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, comma 57, dispone che: "All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [...]".
[2]La legge 22 maggio 2017, n. 81, all'articolo 7, rubricato "Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL", dispone che: "All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1ş luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1ş luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1ş luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento".
[3]La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (GU n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46), all'articolo 1, comma 398, dispone che: "Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi".
[4] La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (GU n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46), all'articolo 1, comma 386, dispone che: "Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."
[5]La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 57), all'articolo 1, comma 165, dispone che: "A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento".