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Circolare INPS n.16 del 05.02.2021
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INDICE
Premessa
1.Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020
2. Modalità di recupero dei contributi sospesi
PREMESSA
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, ha previsto interventi, ai fini contributivi, per gli organismi sportivi di seguito specificati.
In particolare, l'articolo 1, comma 36, della legge in argomento ha introdotto ulteriori provvedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, si forniscono, con la presente circolare, indicazioni di carattere generale relative alla misura contenuta nella previsione normativa di cui al citato comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 36, DELLA LEGGE N. 178/2020
L'articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 prevede che "per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020", sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che l'Istituto comunicherà al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.
Sul piano generale, si precisa che le disposizioni di cui alla norma in commento sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52/2020, paragrafo 3.
Si precisa altresì che, con il messaggio n. 23735/2007, l'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Infine, si evidenzia che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle rate in scadenza, nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
2. MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi ai sensi del comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 in commento dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
In ordine, inoltre, alla disposizione presente al secondo periodo del citato comma 37 dell'articolo 1 della legge in commento - secondo la quale: "I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi" - si rappresenta che la medesima previsione, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è da riferirsi ai contributi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre (cfr. gli artt. 17 e 18 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241).
Da ultimo, si rappresenta che, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi