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Circolare INPS n.19 del 09.02.2021
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INDICE
1. Premessa
2. Riepilogo dei criteri di cui alla circolare n. 321 del 9 dicembre 1994
3. Requisito dell'attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo. Nuove indicazioni amministrative
1. Premessa
Con la circolare n. 321 del 9 dicembre 1994, il cui contenuto si richiama integralmente, nei limiti della compatibilità con le novità esposte al successivo paragrafo 3, sono state fornite precisazioni e rettifiche, a suo tempo concordate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sui criteri adottati nella circolare n. 134 del 5 maggio 1994 in ordine alla classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali.
In particolare, è stata prevista la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore Industria, a tutte le imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell'ambito del quale esistono, in linea generale:
- una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
- una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
- una o più società di servizi e di distribuzione.
Con la presente circolare, nel riepilogare i requisiti per l'applicazione dei criteri dell'inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un Gruppo industriale, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dell'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, si forniscono nuove indicazioni circa le modalità con cui il requisito dell'attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del medesimo Gruppo industriale debba essere attestato.
2. Riepilogo dei criteri di cui alla circolare n. 321 del 9 dicembre 1994
Come esposto al punto 2 della circolare n. 321/1994, affinché si possa procedere all'inquadramento unico, nel settore "Industria", delle aziende appartenenti a un Gruppo industriale, è necessario che le medesime siano tra loro strettamente interconnesse sotto l'aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo produttivo, nel quale le singole attività si pongono in forma strumentale e complementare tra loro.
Nella stessa circolare n. 321/1994 tali fattispecie sono state così individuate:
A. società capogruppo per scorporo di attività;
B. società di servizi e distribuzione.
In particolare, al punto 3 della medesima circolare, sono stati individuati i requisiti per l'applicazione dei criteri dell'inquadramento unico alle società facenti parte di un Gruppo industriale, come di seguito riepilogati:
? essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
? prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
? distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
? applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
? praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
? conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.
3. Requisito dell'attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo. Nuove indicazioni amministrative
Con riferimento al requisito dell'esclusività, riguardo al quale nella circolare n. 321/1994, è stato evidenziato che "in ogni caso, l'attività svolta in via esclusiva nei confronti ed in favore delle altre imprese del gruppo che caratterizza l'interconnessione funzionale tra le attività stesse, deve risultare dagli statuti delle aziende facenti parte del gruppo industriale medesimo", si forniscono le seguenti nuove indicazioni amministrative.
Ai fini dell'attribuzione di un inquadramento unico nel settore Industria alle imprese facenti parte di un Gruppo industriale è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda interessata, in occasione dell'inquadramento, che attesti l'esistenza del requisito dell'esclusività dell'attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo.
Pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all'obbligatoria indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.
Si precisa altresì che il requisito dell'esclusività, sebbene non debba più risultare formalmente inserito negli statuti delle aziende interessate, dovrà comunque permanere nel tempo; pertanto, il medesimo, dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture territoriali, le quali dovranno verificare, come già previsto nella circolare n. 321/1994, anche la permanenza degli ulteriori requisiti sopra richiamati e che hanno dato luogo all'attribuzione dell'inquadramento unico alle società facenti parte del Gruppo industriale.
Infine, si ricorda che i criteri sopra richiamati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell'acquisto di pacchetti azionari; in tale ipotesi le società capogruppo e le impese aggregate devono essere inquadrate in base all'attività concretamente espletata.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi