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Circolare INPS n.53 del 06.04.2021
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INDICE
Premessa
1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
2. Ambito di applicazione soggettivo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica
4. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo
5. Scambio di informazioni in materia pensionistica
Premessa
Con l'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Withdrawal Agreement oWA), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, è stato previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato a trovare applicazione al Regno Unito il diritto dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale (Allegato n. 1). Pertanto, l'Istituto ha fornito le disposizioni operative applicabili fino al termine del periodo di transizione con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.
In data 24 dicembre 2020, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (Allegato n. 2).
Il TCA stabilisce che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination oPSSC), costituente parte integrante del medesimo accordo, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell'Allegato SSC-7 del medesimo Protocollo. In attesa che il TCA sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere ratificato dall'Unione europea, le Parti hanno convenuto di applicare l'accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 aprile 2021 con decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di partenariato, istituito dal TCA, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 68 del 26 febbraio 2021 (Allegato n. 3).
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche in applicazione delle disposizioni dei suddetti accordi nelle versioni attualmente vigenti.
1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
L'accordo di recesso (WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale hanno continuato a trovare applicazione nel Regno Unito i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. la circolare n. 16/2020). Si precisa che di norma il WA, anche dopo il 31 dicembre 2020, continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione. In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell'Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data. Di conseguenza, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA.
Il TCAcostituisce la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Titolo III, nel definire il quadro istituzionale, all'articolo INST.1 ha istituito il Consiglio di partenariato, comprendente i rappresentanti dell'Unione europea e del Regno Unito, il cui compito è quello di sovrintendere e garantire il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Inoltre, ai sensi dell'articolo INST.2, paragrafo 1, lettera p), del medesimo Titolo III, è istituito il Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, composto dai rappresentanti di ciascuna Parte, competente nelle materie contemplate dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, con funzioni similari a quelle esercitate dalla Commissione amministrativa di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. La Rubrica Quarta del TCA "Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata", al Titolo I, articolo Ch.SSC.1, dispone che: "Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di scurezza sociale delle persone ivi contemplate".
In materia di sicurezza sociale, trova applicazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) che, unitamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante del TCA. Il Protocollo è composto da 71 articoli. L'articolo SSC.70, rubricato "Clausola di temporaneità", al paragrafo 1,ne disciplina la durata e dispone: "Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo". Il successivo paragrafo 2 ulteriormente specifica: "Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all'altra parte la propria intenzione di avviare i negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato". L'articolo SSC.71, rubricato "Disposizioni per la fase successiva alla denuncia", fa salvi i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati, fatti o situazioni intervenuti prima che il Protocollo cessi di applicarsi, prevedendo, altresì, che: "[...] Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi".
Premesso quanto sopra, in materia pensionistica, ai sensi dell'articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato "Totalizzazione dei periodi", continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. il successivo paragrafo 4).
2. Ambito di applicazione soggettivo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)
Con l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, i principi fondamentali, fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche ai periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020.
Il Titolo I, della Rubrica Quarta del TCA "Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata", dispone all'articolo Ch.SSC.2, rubricato "Soggiorno legale", che: "1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all'articolo SSC.2 [Ambito di applicazione personale] del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale"; e all'articolo Ch.SSC.3, rubricato "Situazioni transfrontaliere", che: "1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri dell'Unione e il Regno Unito.
2. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri".
Alla luce di quanto sopra, l'ambito di applicazione soggettivo del PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA, essendo destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici ma, ai sensi dell'articolo SSC.2, a tutte le "persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti".
Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo del WA è opportuno ribadire che lo stesso risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell'accordo medesimo e ricomprende i cittadini dell'Unione europea e del Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell'Unione europea e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell'Unione europea (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.1). Di conseguenza, le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di recesso (WA) continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
Come indicato al paragrafo 2.1 della circolare n. 16/2020, le disposizioni del WA si sarebbero applicate, altresì, ai sensi dell'articolo 33, ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi avessero concluso accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell'Unione europea, e con l'Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito. Solo in data 15 dicembre 2020, l'Unione europea ha concluso accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, mentre il Regno Unito aveva già concluso, in data 28 gennaio 2020, accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera, applicabili ai cittadini dell'Unione europea.
Premesso quanto sopra, il Comitato misto, istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, ha adottato la decisione n. 2/2020 del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 443 del 30 dicembre 2020) con la quale ha stabilito che, dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del WA si applicano anche ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera (Allegato n. 4).
Per i casi non coperti dal WA, i cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera rientrano di regola nel campo di applicazione del TCA, in quanto quest'ultimo, ai sensi dell'articolo Ch.SSC.2, si applica a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Ai cittadini di Paesi terzisi continua ad applicare il WA, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010 (cfr. la circolare n. 51 del 15 marzo 2011). Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.
3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica
Ai sensi dell'articolo SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Come già previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato "Totalizzazione dei periodi", dispone che: "[...] l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:
(a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
(b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
(c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima".
Analogamente, l'articolo SSCI.11 dell'Allegato SSC-7 del Protocollo, risulta speculare all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Pertanto, le disposizioni già fornite con le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, paragrafo 9, e n. 88 del 2 luglio 2010, in materia di accertamento del diritto e calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, sono da considerarsi integralmente applicabili, salvo quanto diversamente indicato al successivo paragrafo 5 della presente circolare; sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), che quelli maturati successivamente, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale.
Infine, si evidenzia che sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31 dicembre 2020, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015), nonché quello dei cinque anni di lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del periodo lavorativo (cfr. i messaggi n. 4449 del 13 marzo 2013 e n. 3730 del 16 ottobre 2019).
4. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo
L'articolo SSC.3 del PSSC definisce l'ambito di applicazione materiale del Protocollo, coincidente con il campo di applicazione oggettivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. la circolare n. 82/2010, paragrafo 5b), fatta eccezione per le prestazioni familiari. L'articolo SSC.5 prevede che le persone alle quali si applica il Protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. L'articolo SSC.3, al paragrafo 4, lettera a), specifica che il Protocollo non si applica, tra l'altro: "alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1 "[Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 1 [Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo]".
L'allegato SSC-1 del Protocollo risulta speculare all'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, che riporta le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo inesportabili negli Stati membri dell'Unione europea. Come noto, si tratta di quelle prestazioni con caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali sia di quelle previdenziali che, ai sensi dell'articolo 70 del citato regolamento di base, sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza (cfr. la circolare n. 88/2010, paragrafo 22). Tra le prestazioni speciali di carattere non contributivo rientrano, tra l'altro, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale che, in base alla normativa italiana, non sono vincolate alla residenza in Italia del titolare, per cui possono beneficiarne, in presenza dei requisiti di legge, anche i residenti in altri Paesi extra UE, c.d. Paesi terzi.
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/2005, a decorrere dal 1° giugno 2005, non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali, previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, ai soggetti residenti nel territorio di uno degli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia. Analogamente, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1247/1992, a decorrere dal 1° giugno 1992, l'integrazione al trattamento minimo è inesportabile nei Paesi membri. L'inesportabilità deriva, pertanto, unicamente dalla regolamentazione comunitaria (cfr. l'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004), indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano erogate a complemento di una prestazione spettante in base alla sola assicurazione italiana (pensione in regime nazionale) oppure in applicazione dei regolamenti comunitari o di una convenzione bilaterale (pensione in "pro-rata").
Premesso quanto sopra, ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il suindicato articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l'inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. Ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica, invece, il Protocollo nella sua versione vigente, che, come evidenziato, non ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo; pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell'integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo.
5. Scambio di informazioni in materia pensionistica
L'articolo 34 del WA, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.2). Analoga disposizione non si rinviene nel Protocollo, che prevede per le istituzioni un obbligo di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione (cfr. l'articolo SSC.59, rubricato "Cooperazione", del Protocollo).
Nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, conformemente all'articolo SSC.60 del PSSC, rubricato "Trattamento dei dati", gli Stati, comunque, devono impiegare, progressivamente, le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del Protocollo. L'allegato SCC-7, che detta le norme di attuazione del Protocollo, all'articolo SSCI.4, nell'attribuire al Comitato specializzato il compito di definire in concreto le modalità di scambio, ha previsto al paragrafo 2 che "la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale". Qualora ciò non sia possibile, le modalità saranno definite caso per caso, privilegiando comunque, per quanto possibile, la via elettronica (cfr. l'articolo SSCI.4, paragrafo 3).
Premesso quanto sopra, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready a far data da gennaio 2020 (cfr., per le Strutture territoriali, il messaggio operativo n. 81 del 13 gennaio 2020), per lo scambio di informazioni con il Regno Unito le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative in conformità a quanto stabilito dal messaggio n. 4565 del 3 dicembre 2020.
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele