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Risoluzione Agenzia Entrate n. 7/E del 01.02.2021
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A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come "Brexit", sono pervenuti alla scrivente diversi quesiti riguardanti le corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d'imposta in Italia. In particolare, il dubbio è se coloro che dispongono nel nostro Paese di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA possano continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o tale identificazione o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.
Non è stata prospettata alcuna soluzione.A partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
Si ricorda che, in base alla normativa IVA, il soggetto non residente - UE o extra-UE - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (cfr. articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - "decreto IVA") o, in alternativa, identificandosi direttamente (cfr. articolo 35-ter del medesimo DPR n. 633 del 1972).
In particolare, per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 35- ter del decreto IVA, ai sensi del quale «possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione [...] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992».
Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel citato comma 5, occorre tener conto dell'accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. Il predetto accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1ş gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito "Protocollo").
In ambito di assistenza amministrativa in materia di IVA, sono state previste le seguenti forme di assistenza: richiesta d'informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.
Il Protocollo, in base all'esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell'articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA (cfr. risoluzioni del 5 dicembre 2003, n. 220/E e del 28 luglio 2020, n. 44/E).
In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto IVA.
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.