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Circolare Agenzia Entrate n. 51 del 14.06.2002
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Articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, "Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico"
Circolare Agenzia Entrate n. 51 del 14.06.20021. PREMESSA
Con decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2002, n. 90, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.
In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha sostituito l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, al fine di rendere omogenei i termini dei versamenti previsti per le diverse categorie di contribuenti e consentirne un più agevole adempimento.
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 63 del 2002, la decorrenza delle relative norme è stabilita al 18 aprile 2002, ossia al giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni.2. PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE
Per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il novellato articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 prevede un più ampio termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, originariamente stabilito al 31 maggio dell'anno di presentazione delle dichiarazioni.
Il citato articolo 17 stabilisce che i versamenti delle imposte a titolo di saldo dovute in base alle dichiarazioni sono effettuati entro il 20 giugno dell'anno di presentazione delle stesse.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, i contribuenti possono versare le imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2001 e la prima rata di acconto per il 2002 entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza,previa maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
In quest'ultimo caso, poiché il termine di pagamento scade di sabato (20 luglio 2002), il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ossia il 22 luglio 2002, ai sensi degli articoli 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.
Lo stesso articolo 17, comma 2, è applicabile anche ai versamenti dell'IVA dovuta dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, possono versare il saldo IVA entro i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata, previa maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo.
Pertanto le persone fisiche e le società o associazioni citate, tenute alla presentazione di Unico 2002, possono versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale inserita nella dichiarazione unificata nel più ampio termine del 20 luglio dello stesso anno, dopo aver maggiorato dello 0,40 per cento il relativo importo, in applicazione del combinato disposto degli articoli 6 del DPR n. 542 del 1999 e 17, comma 2, del DPR n. 435 del 2001.
Circa i versamenti degli acconti d'imposta il richiamato articolo 17 dispone che:
- la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- la seconda rata entro il mese di novembre.
Difatti, ai sensi del novellato articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, la modifica ai termini di versamento del saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, si applica anche al termine di versamento della prima rata di acconto.
Il versamento in acconto, che per l'anno 2002 è pari al 98 % dell'imposta dovuta per il periodo precedente, deve essere eseguito:
- in unica soluzione, se l'importo della prima rata non supera 103 euro (valore adeguato rispetto a quello indicato nella norma previgente pari a lire 200.000);
- in due rate, entro i termini sopra specificati, pari al
- quaranta per cento dell'acconto dovuto, la prima;
- sessanta per cento, la seconda.
Restano salve le disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in materia di versamenti rateali delle imposte, secondo cui le imposte dovute a titolo di saldo e acconto possono essere versate, in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione degli interessi, calcolati secondo il metodo commerciale, nella misura del 6 per cento annuo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla scadenza della seconda, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che i versamenti rateali devono essere effettuati, dai soggetti titolari di partita IVA, entro il giorno 16 di ciascun mese; dagli altri contribuenti, entro la fine di ciascun mese.3. SOGGETTI IRPEG
Ai sensi del novellato articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 i soggetti che presentano la dichiarazione relativa all'IRPEG, all'IRAP, compresa quella unificata, sono obbligati al versamento delle imposte a saldo entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Entro il medesimo termine effettuano il versamento del saldo i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del TUIR non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo articolo 17 del citato DPR n. 435 del 2001, al fine di armonizzare i termini di versamento con quelli di presentazione della dichiarazione, disciplinati dall'articolo 2 del medesimo decreto, individua la data di versamento delle imposte con riferimento alla chiusura del periodo d'imposta anziché alla chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione, superando così ogni eventuale dubbio interpretativo.
Il riferimento al periodo d'imposta è del resto pertinente nel caso di società in liquidazione, dato che il suo esercizio o periodo di gestione è considerato unico dal punto di vista civilistico, anche quando le operazioni di liquidazione si protraggono per un periodo superiore all'anno solare. In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, il liquidatore è obbligato a presentare le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta intermedi.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del DPR n. 435 del 2001, i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo delle imposte entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. La ratio di tale disposizione si ricollega alla circostanza che il reddito delle società soggette all'IRPEG può essere determinato a norma dell'articolo 52 del TUIR non prima di aver conosciuto i risultati del bilancio così come approvato dall'assemblea dei soci.
Nell'ipotesi contemplata dalla norma rientrano i soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, ai sensi del quale: "L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono" e, più in generale, i soggetti che, per effetto di leggi speciali, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso, ad esempio, degli enti locali che, a norma dell'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli leggi sull'ordinamento degli enti locali), approvano il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo. E' inoltre il caso delle imprese che esercitano la sola riassicurazione, le quali, possono approvare il bilancio di esercizio entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
In tali ipotesi, per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, le imposte vanno versate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Resta fermo che, qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio (articolo 17, comma 1, quarto periodo, del DPR n. 435 del 2001).
Ne consegue, ad esempio, che una società con esercizio coincidente con l'anno solare, la quale abbia inteso rinviare l'approvazione del bilancio al 30 giugno, in applicazione dell'articolo 2364 c.c., dovrà comunque versare le imposte entro il 20 luglio, anche qualora non abbia approvato il bilancio entro il suddetto termine del 30 giugno.
Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dal 18 aprile 2002, anche ai soggetti con il periodo l'imposta non coincidente con l'anno solare. Tuttavia, qualora i termini stabiliti dal novellato articolo 17 siano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, ossia alla data del 18 aprile 2002, continuano ad applicarsi i termini stabiliti dal citato articolo 17 nella sua formulazione originaria.
Così, ad esempio, una società con esercizio chiuso al 30 settembre 2001, non potendo anticipare il versamento al "nuovo" termine del 20 marzo 2002 (ventesimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta), trattandosi di un termine anteriore al 18 aprile 2002, effettuerà i versamenti a saldo ed in acconto entro il "vecchio" termine, ossia entro il 30 aprile 2002 (ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio).
Si applica, invece, il "nuovo" termine di versamento se alla data del 18 aprile 2002, risulti ancora pendente il "vecchio" termine.
Circa i versamenti degli acconti d'imposta, il richiamato articolo 17 dispone che:
- la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- la seconda rata entro il mese di novembre ovvero, qualora l'esercizio non coincide con l'anno solare, entro l'undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta è afferente.
Difatti, a seguito del novellato articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, la modifica ai termini di versamento del saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, si applica anche al termine di versamento della prima rata di acconto.
Relativamente al versamento in acconto, che per l'anno 2002 è pari al 98,5 % dell'imposta dovuta per il periodo precedente, si rinvia a quanto già esposto con riguardo alle persone fisiche e alle società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del citato articolo 17, comma 2, anche i soggetti che presentano la dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, possono versare le imposte, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, entro trenta giorni dal 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ovvero entro trenta giorni dal 20 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio.
Ad esempio, una società che approva il bilancio il 30 giugno versa le imposte entro il 20 luglio senza maggiorazione, ovvero entro il 19 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Relativamente al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale inserita in quella unificata, si rinvia a quanto già precisato nel precedente capitolo 2.
Le Direzioni regionali vigileranno e forniranno la massima collaborazione per la corretta applicazione delle presenti istruzioni.