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Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 14.06.2002
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Imposte ipotecaria e catastale - Trasferimento di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico - articolo 10 del decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347 e articolo 1 della Tariffa allegata al medesimo d.lgs. n. 347 del 1990
Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 14.06.2002E' stato chiesto da più parti di esplicitare il criterio di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Come è noto, l'art. 2, comma 10 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 elenca in modo tassativo le ipotesi nelle quali l'imposta si applica nella misura fissa di Euro 129,11 in luogo dell'ordinaria determinazione in misura proporzionale. Tra tali fattispecie, la norma include "le volture eseguite in dipendenza... degli atti di cui all'art.1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".Anche la nota all'articolo 1 della tariffa allegata al T.U. dell'imposta ipotecaria e catastale contiene lo stesso rinvio.
L'articolo 1, comma 1 della tariffa, parte prima allegata al T.U. dell'imposta di registro è stato modificato dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, entrato in vigore il 1 gennaio 2000, che ha inserito un nuovo periodo dopo il primo, con la conseguenza che i periodi "quarto e quinto" richiamati all'articolo 10 comma 2 del T.U. sono ora allocati al quinto e sesto periodo.
L'inserimento di questa nuova norma ha modificato la disposizione dei periodi all'interno dell'art. 1; di conseguenza, la voce relativa agli "immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089", prima collocata al terzo periodo, è venuta a trovarsi nel quarto.
Ciò ha generato incertezze sull'attuale portata dei citati articolo 10, comma 2 del T.U. sulle imposte ipocatastali ed articolo 1 della tariffa allegata al medesimo, posto che tali articoli fanno tuttora riferimento al "quarto e quinto periodo"; in particolare, taluno ha ritenuto che tali imposte si applichino in misura fissa anche nel caso di atti relativi agli immobili di interesse storico, artistico e archeologico.
Al riguardo la scrivente osserva che nessuna disposizione è intervenuta esplicitamente a modificare il trattamento tributario applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso di immobili di interesse storico, artistico ed archeologico soggetti alla legge n. 1089 del 1939; pertanto, sulla base del principio "ubi lex voluit, dixit", si precisa che le imposte ipotecaria e catastale sono tuttora dovute nella misura proporzionale del 2 per cento e del 10 per mille stabilita rispettivamente dall'articolo 1 della Tariffa e dall'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
Inoltre, si sottolinea che il legislatore non è intervenuto neanche sul regime tributario applicabile ai trasferimenti di "fabbricati o porzione di fabbricato (..) esente dall'imposta sul valore aggiunto (...)" che per effetto della citata novella si trovano ora al sesto periodo dell'art. 1 della tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro; a queste ipotesi continuano quindi ad applicarsi le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché, nelle more delle modifiche legislative necessarie per il riordino della citata normativa in materia di imposte ipotecaria e catastale, sia osservata la corretta applicazione di tali tributi alle cessioni di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico.