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Provvedimento Agenzia Entrate del 29.01.2021 (28838/2021)
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29 Prot. n. 28838/2021
Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi
2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditiIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1.Approvazione del modello di dichiarazione degli enti non commerciali ed equiparati
1.1.Ă approvato il modello "Redditi
2021–ENC”, da presentare nell’anno 2021 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, con le relative istruzioni, allegati al presente provvedimento.1.2.Il modello "Redditi
2021–ENC” è composto da:a)il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI;
b)i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
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1.3.Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2.ModalitĂ di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione
2.1.Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da
indicare nel quadro RZ, "Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi”, si rendono, invece, applicabili le regole previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
2.2.I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3.Ă fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,
di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.3.ReperibilitĂ del modello e autorizzazione alla stampa
3.1.Il modello di dichiarazione "Redditi
2021–ENC” è reso disponibiledall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
3.2.Il medesimo modello può essere altresÏ prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi l’indirizzo
del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Per la stampa dei quadri di cui alla lettera a) del punto 1.2 devono essere
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rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
3.4. Per la consegna del modello di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento del 13 marzo 2008 di approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ai fini della stampa della busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione.
4. Trattamento dei dati
4.1.La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.4.2.L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle
entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
4.3.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attivitĂ istituzionali.
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4.4.Nel rispetto del principio di integritĂ e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato disposto che la trasmissione del modello Redditi ENC venga effettuata
esclusivamente mediante le modalitĂ descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
approva il modello di dichiarazione "Redditi
2021–ENC”, con le relative istruzioni, dapresentare nell’anno 2021 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilitĂ del
predetto modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: Testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalitĂ tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;Legge 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022; Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19; Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19; Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.: ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno;
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Legge 30 dicembre 2020, n. 178: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 gennaio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
ST R U T T U R A E FO RM AT O D E I M O D EL L I
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza:
cm 21,0;
altezza:
cm 29,7.
Ăconsentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilitĂ dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai
fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:altezza:
65 sesti di pollice;
larghezza:
75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
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COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 562U e 311U per i modelli di cui al punto 1.2.
Ăconsentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.