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Provvedimento Agenzia Entrate del 05.02.2021 (36282/2021)
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36 Prot. n. 36282/2021
Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 60, comma
7-sexies, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1.Soggetti abilitati alla trasmissione e contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
1.1I soggetti che possono presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 60, comma
7-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito "Istanza”), sono esclusivamente coloro che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, che – a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso – hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenzaCOVID-19), classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello pubblicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.1
1.2Per il riconoscimento del contributo i soggetti di cui al punto precedente utilizzano il modello, e le relative istruzioni, approvato con il presente provvedimento.
2.Modalità e termini di trasmissione dell’Istanza
2.1L’Istanza è inviata esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e seguendo le regole definite al punto 3.3, primo periodo, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso - in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente - anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzoIstanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. 2.2La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 10 febbraio 2021 e non oltre il giorno 24 febbraio 2021.
3.Calcolo e erogazione del contributo
3.1Tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito all’articolo 60, comma 7- septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
3.2L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato o cointestato al codice
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fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
3.3Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
3.4Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.
4.AttivitĂ di controllo
4.1Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’Istanza.
4.2Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attivitĂ di recupero irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rammenta inoltre che, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo
316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.3
4.3Sulla base di appositi protocolli, l’Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia
economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;b)al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.
5.Restituzione del contributo
5.1Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n.472.Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
6.Trattamento dei dati
6.1La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196– è individuata nell’articolo 60, comma
7-sexies, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto – per alcuni operatori IVA individuati4
dalla citata disposizione - la riapertura dei termini per l’invio dell’istanza volta al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Quest’ultima disposizione affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell'Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.6.2L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/16, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico
Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/16.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente
Provvedimento, sono:
â™i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi che intendono continuare l’attivitĂ , dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell’Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione;
â™i dati inerenti alla fascia di importo in cui rientra l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi anno 2019, l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 e aprile 2019 e l’IBAN del richiedente il contributo;
â™gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e
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l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. L’Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione del contributo.
6.3Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
6.4Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale "Fatture e Corrispettivi”. Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso - in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente - anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite PostaElettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza- CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nei casi di trasmissione mediante un intermediario, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’Istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e
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la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresÏ, messa a disposizione del richiedente nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.6.5L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
6.6Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.
7.Disposizioni Unionali
7.1Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modifiche.MOTIVAZIONI
L’articolo 60, commi
7-sexies, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) anche a quegli operatori IVA che non l’avevano presentata nel periodo definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 (15 giugno– 13 agosto 2020) e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza
COVID-19), classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello pubblicato con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia.7
Con il presente provvedimento si ufficializzano le modalità e i termini di trasmissione dell’istanza, stabilendo in particolare che la trasmissione delle istanze, eseguita utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento, può avvenire esclusivamente utilizzando la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Solo nel caso in cui in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione via web, il modello dell’istanza - comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia) - deve essere trasmesso in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. La trasmissione potrà avvenire nel lasso temporale tra il 10 febbraio ed il 24 febbraio 2021.
Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderĂ dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma
7-septies, del decreto legge "Agosto”) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.Restano valide le previsioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in merito alle attività di controllo ed eventuale recupero dei contributi ottenuti indebitamente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Ë—Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Ë—Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6)
Ë—Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
Ë—Codice Penale
Ë—Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Ë—Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Ë—Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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Ë—Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ë—Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Ë—Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Ë—Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Ë—Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ë—Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Ë—Legge 29 novembre 2008, n. 185
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Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122Ë—Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Ë—Regolamento n. 2016/679 UE
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Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193Ë—
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Ë—
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34Ë—
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 febbraio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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