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Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
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Disciplina delle tasse sulle concessioni governative
Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
GU 292 del 11/11/1972 SO n. 3Art. 1 - Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.Art. 2 - Riscossione delle tasse
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.Art. 3 - Modalità di pagamento
Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:
a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.
Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.Art. 4 - Ufficio competente
Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.Art. 5 - Marche
Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.Art. 6 - Prenotazione a debito
Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.Art. 7 - Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.Art. 8 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.Art. 9 - Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.Art. 10 - Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie
[comma abrogato]
L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.Art. 11 - Ricorsi amministrativi
Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.Art. 12 - Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.Art. 13 - Decadenza e rimborsi
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della commisurazione del rifiuto stesso.
Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.Art. 13-bis - Esenzioni
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione né si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.
Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.Art. 15 - Norme abrogate
Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.Art. 16 - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TARIFFA
Tasse sulle concessioni governativeLe tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.TITOLO I
PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA'Articolo Atti soggetti a tassa Tasse in lire Art. 1 a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) € 40,29 tassa annuale € 40,29 b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10) € 2,58 Note:
1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.
4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.
7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti.Art. 2 1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile) 120.000 Note:
1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.Art. 3 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni): a) atto costitutivo 500.000 b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000 Note:
1. [soppressa].
2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.
3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.TITOLO II
PUBBLICA SICUREZZAArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in euro Art. 4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)a) 115,00 Note:
1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.Art. 5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22):
di rilascio, di rinnovo e annuale168,00 Note:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).Art. 6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio, e per ogni anno di validità 539.200,00 Note:
1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.Art. 7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini404,00 b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati 270,00 c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi 81,00 d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose 81,00 e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi 202,00 TITOLO III
PESCAArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in
euroArt. 8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita 404,00 Note:
[1. Soppressa]TITOLO IV
PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALEArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in euro [Art. 9] [soppresso] Art. 9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)236,00 b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1 101,00 2 135,00 3 168,00 4 202,00 5 236,00 6 270,00 7 303,00 8 337,00 9 371,00 10 404,00 11 438,00 12 472,00 13 505,00 14 539,00 15 573,00 16 607,00 17 640,00 18 674,00 19 708,00 20 e successive 741,00 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà
vegetali:
a) per la domanda:539,00 b) per la concessione 1.820,00 3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:
per ogni privativa81,00 per la lettera di incarico 34,00 4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile. [Art. 10] [soppresso] Art. 11 1) Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):
a) per la domanda di primo deposito34,00 b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:
1) riguardante generi di una sola classe67,00 2) per ogni classe in più 34,00 2) Registrazione per marchi collettivi:
a) per la domanda di primo deposito135,00 b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi 202,00 3) Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 135,00 4) Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:
a) per lettera d'incarico34,00 b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) 34,00 c) per la trascrizione di atto di trasferimento 81,00 Note:
Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.Art. 12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):
a) per la domanda1.011,00 b) per la registrazione 809,00 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 81,00 Note:
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.Art. 13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:
a) per la domanda404,00 b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato 1.011,00 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 67,00 Note:
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.
2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.Art. 14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633):
per ogni registrazione81,00 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77,99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
a) per ogni disco o apparecchio analogo81,00 b) per ogni progetto 34,00 TITOLO V
TRASPORTIArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in lire [Art. 15] [Tassa soppressa] [Art. 16] [Tassa soppressa] TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONEArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in lire Art. 17 1. Libretto d'iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni€ 0,70 b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive 8.000 c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 2.700 d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali30.000 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) € 20,00 e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero18.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 120.000 f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 350.000 g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 350.000 Note:
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi.
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.Art. 18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 4.044,00 2) tassa annuale € 2.022,00 b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 674,00 2) tassa annuale € 337,00 2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 13.480,00 2) tassa annuale € 6.740,00 b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 2.696,00 2) tassa annuale € 1.348,00 3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio o di rinnovo€ 3.370,00 b) tassa annuale € 1.685,00 Note:
1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.Art.19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio€ 5.392,00 b) tassa annuale € 2.696,00 Art. 20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 4.044,00 2) tassa annuale € 2.696,00 b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:
1) tassa di rilascio o di rinnovo€ 404,00 2) tassa annuale € 270,00 Note:
1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.Art. 21 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1973, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202):
per ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali€ 5,16 b) utenze affari € 12,91 Note:
1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.TITOLO VII
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERIArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in lire Art. 22 1. Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
250.000 1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria e agricoltura (art. 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di spedizioni per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art. 82);
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).TITOLO VIII
ALTRI ATTIArticolo Atti soggetti a tassa Tasse in lire Art. 23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art.2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 100.000 Note:
1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.[Art. da 24 a 44 della tariffa: soppressi]