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Circolare Agenzia Entrate n. 63 del 01.08.2002
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Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore di attività della promozione della cultura e dell'arte
Circolare Agenzia Entrate n. 63 del 01.08.2002Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla possibilità per le organizzazioni che operano nel settore di attività di promozione della cultura e dell'arte, destinatarie di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato ai sensi di leggi diverse da quelle espressamente elencate nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, di assumere la qualifica di ONLUS e conseguentemente fruire delle agevolazioni fiscali riservate a questi enti dalla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa.
L'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua in modo tassativo undici settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
L'attività di promozione della cultura e dell'arte, di cui al punto 9), della citata lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste dal medesimo art. 10.
In via generale, infatti, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 10, l'attività di promozione della cultura e dell'arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale si intende perseguita allorché l'attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell'ipotesi in cui alle attività di promozione della cultura e dell'arte siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il comma 4 dello stesso art. 10, infatti, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate "inerenti" senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell'arte, a condizione che alle stesse siano riconosciuti "apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato".
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato - con esclusione di quelli effettuati da altri enti - è condicio sine qua non per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS, ad eccezione ovviamente di quelle organizzazioni che svolgono l'attività di promozione della cultura e dell'arte ai sensi del citato comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460.
Al riguardo, nella menzionata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, sulla base del parere espresso a suo tempo dall'allora Ministero dei Beni culturali e ambientali, fu precisato che "gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell'arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534 - Norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni Culturali;
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418 - Fondazione Festival dei Due Mondi;
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420 - Fondazione Rossini Festival - Fondazione Ravenna Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - Società di cultura la Biennale di Venezia."
Tutto ciò premesso, si chiarisce che l'elencazione contenuta nella menzionata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, non è tassativa, ma solamente esemplificativa.
Si ritiene, infatti, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che possano assumere la qualifica di ONLUS, a seguito della presentazione del modello di comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, oltre ai soggetti che svolgono l'attività di promozione della cultura e dell'arte ai sensi del citato comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460, i soggetti operanti nel medesimo settore che abbiano ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica.
Si ritiene, inoltre, che tali soggetti, qualora non abbiano ricevuto alcun contributo ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato per due periodi di imposta consecutivi, decadano - con effetto dal periodo d'imposta successivo - dalle agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS.
In quest'ultimo caso i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Regionale competente, mediante il modello di comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460, la perdita della qualifica, barrando sia la casella predisposta per l'utilizzo del modello per variazioni successive, posizionata in alto a destra, sia la casella n. 32 e specificando la modifica che ha comportato la perdita della qualifica nello spazio appositamente previsto.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che tutti i soggetti operanti nel settore della promozione della cultura e dell'arte, ivi compresi quelli che ricevono apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato con le modalità sopra delineate, che intendono assumere la qualifica di ONLUS, devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rispettare gli obblighi ivi sanciti.
Le Direzioni regionali dovranno vigilare sulla corretta applicazione di queste istruzioni.