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Circolare INPS n.82 del 08.06.2021
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INDICE:
1. Quadro di riferimento
2. Istruzioni operative
3. Istruzioni contabili
1. Quadro di riferimento
L'articolo 7, comma 9-septies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas (di seguito, Fondo Gas) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084.
Il citato decreto-legge, come illustrato con la circolare n. 43 del 29 febbraio 2016, nello stabilire la data di cessazione degli obblighi di contribuzione al Fondo e della liquidazione delle nuove prestazioni, ha previsto, corrispondentemente, l'istituzione presso l'Inps di una gestione a esaurimento a cui carico sono stati posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015, nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi (cfr. l'art. 7, commi 9-octies e 9-novies, del D.L. n. 78/2015).
Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del fondo è stato stabilito, a carico dei datori di lavoro, un contributo straordinario (cfr. l'art. 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015).
Con il Decreto Interministeriale del 5 aprile 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 165 del 17 luglio 2017), sono stati definiti i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo straordinario - fissato dall'articolo 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015 - in 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020.
In particolare, secondo le disposizioni di cui al citato D.I., il contributo straordinario per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni dal 2015 al 2020 è ripartito tra le aziende private del gas che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo gas alla data del 30 novembre 2015 (cfr. l'art. 1, comma 1, del D.I. 5 aprile 2017).
Detta ripartizione è effettuata dall'Istituto, in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo alla predetta data del 30 novembre 2015 risultanti dipendenti dalle aziende private del gas al 31 dicembre di ciascun anno dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze dei propri archivi alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili, ragguagliando alle unità le frazioni di unità pari o superiori a 0,50 e non computando quelle inferiori a 0,50.
Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquiesdecies, del citato D.L. n. 78/2015, l'Istituto provvede al monitoraggio degli oneri. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione, dei tempi e delle modalità di corresponsione dello stesso.
In ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempienza, il citato Decreto Interministeriale prevede espressamente, al riguardo, l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come per la riscossione dei crediti derivanti dall'omesso pagamento dei contributi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.I. 5 aprile 2017, le disposizioni ministeriali prevedono che l'Istituto possa avvalersi dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge.
2. Istruzioni operative
Al fine della determinazione del contributo straordinario, l'Istituto effettua per il periodo 2015-2020, per ciascuna annualità, un preventivo censimento delle aziende private del gas che abbiano alle proprie dipendenze al 31 dicembre di ciascun anno lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015 mettendo a loro disposizione, tramite il "Cassetto bidirezionale", gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive UniEmens.
Qualora i dati comunicati dall'Istituto non siano conformi a quelli disponibili in azienda, i soggetti contribuenti avranno a disposizione 30 giorni di tempo per comunicare all'Istituto quelli in loro possesso, sempre tramite il "Cassetto bidirezionale", utilizzando l'oggetto: "Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015".
Le aziende private del gas così censite per ogni annualità del periodo 2015-2020 riceveranno una successiva comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario dovuto come determinato dall'Istituto sulla base dei criteri sopra descritti e recante il termine entro cui effettuare il relativo versamento; l'esposizione e il pagamento del contributo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.
I datori di lavoro, ai fini dell'esposizione e denuncia sul modello UniEmens del contributo dovuto, dovranno valorizzare per le annualità 2015-2020, all'interno di
, : - l'elemento
, con l'indicazione del nuovo codice causale "M223" avente il significato di "Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 - periodo 2015-2020"; -
, con l'indicazione del numero dei dipendenti e dell'importo del contributo da versare. Le aziende sospese e cessate, ai fini del versamento del contributo straordinario dovuto, dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa all'ultimo mese di attività il codice causale relativo al periodo per il quale risultano obbligate, effettuando il pagamento entro il rispettivo termine di scadenza.
3. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile del contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, e disciplinato dal D.I. 5 aprile 2017, si istituisce, nell'ambito della Gestione ad esaurimento del Fondo Gas - Gestione assicurativa ordinaria a ripartizione - GSR, il seguente conto:
GSR21126 - Contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi - art. 7, comma 9-decies, del decreto-legge n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015; D.I. 5 aprile 2017.
Tale conto sarà abbinato al codice causale "M223" esposto nel flusso UniEmens, avente il significato di "Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 - periodo 2015-2020".
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele