-
Circolare INPS n.122 del 06.08.2021
-
INDICE
1. Sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità di disoccupazione NASpI
2. Applicazione della riduzione della prestazione NASpI di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015 dopo il periodo di sospensione
3. Finanziamento
4. Istruzioni contabili
1. Sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità di disoccupazione NASpI
L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che l'indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 38 dispone ai commi 1 e 2:
"1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".
Tale norma ha previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, è sospesa l'ulteriore applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione medesima, disponendo che dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 rimane invariato l'importo della prestazione in pagamento alla predetta data del 1° giugno 2021, senza quindi l'ulteriore abbattimento della prestazione del tre per cento per i mesi da giugno a dicembre 2021.
La medesima disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto Sostegni bis ha, altresì, previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI aventi data di decorrenza nell'arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, non trova applicazione il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, in attuazione di detta ultima previsione normativa, le indennità NASpI aventi data di decorrenza nel predetto arco temporale 1° giugno 2021 - 30 settembre 2021 verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura come determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 22 del 2015, senza procedere dal primo giorno del quarto mese di fruizione alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento.
La sospensione del meccanismo di riduzione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto Sostegni bis trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un'unica soluzione (cfr. l'art. 8 del D.lgs n. 22 del 2015). Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell'arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell'anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 - 31 dicembre 2021.
Per l'applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d'ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.
In attuazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto Sostegni bis, per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021 trova applicazione la disposizione di cui al richiamato articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015, ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al tre per cento a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
2. Applicazione della riduzione della prestazione NASpI di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015 dopo il periodo di sospensione
La disposizione di cui al citato articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infine previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.
Inoltre, la richiamata disposizione prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell'anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell'importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Si illustra di seguito un esempio.
Si ipotizzi un'indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.
Considerato che in detto caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l'importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull'importo così determinato, all'ulteriore riduzione della prestazione - sempre del tre per cento - per la stessa mensilità di gennaio 2022.
3. Finanziamento
L'articolo 38, comma 2, del decreto Sostegni bis prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 38, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 dello stesso decreto-legge n. 73 del 2021.
4. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, si istituisce, nell'ambito della evidenza contabile "GAU" - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, il seguente conto:
GAU30297 - per rilevare l'onere conseguente alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione - art. 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi