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Circolare INPS n.129 del 26.08.2021
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INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
4. Decorrenza e validità della revoca
5. Misura del contributo sindacale
6. Rapporti finanziari e spese
7. Clausola di salvaguardia
8. Banca dati
9. Controlli a campione e applicazione di penali
10. Adempimenti operativi
10.1 Presentazione delle deleghe
10.2 Revoca delle deleghe
1. Premessa
Con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 6 e n. 7 del 27 gennaio 2021, sono stati approvati i nuovi testi di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. (Allegati n. 1 e n. 2).
Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi hanno validità fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
Di seguito, si illustrano le principali novità dei nuovi testi di convenzione, con particolare riguardo agli aspetti che coinvolgono direttamente l'attività istituzionale.
Si precisa che con la sottoscrizione dei nuovi schemi di convenzione da parte delle Organizzazioni sindacali già convenzionate con l'Istituto (Allegato n. 3), tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.
Il servizio di riscossione delle quote associative è cessato a far data dal 31 dicembre 2020 per le Associazioni che non hanno aderito ai nuovi schemi convenzionali (Allegato n. 4).
2. Modalità di riscossione
Con la convenzione l'Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo.
La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.
A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l'ammontare del contributo dovuto alle Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale.
La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo. Resta dunque escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
Ai fini della riscossione della quota associativa, l'Associazione dovrà acquisire dal singolo associato apposita delega alla riscossione della quota associativa, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Istituto e reperibile nel sito dell'Istituto (Allegato n. 5).
La delega, specificamente sottoscritta dall'associato, dovrà essere controfirmata, in modalità digitale, dal responsabile indicato dall'Associazione.
L'invio telematico della delega e di copia del documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto la delega è effettuato dall'Associazione tramite il servizio: "Agricoltura-gestione deleghe sindacali".
Al fine di garantire la massima trasparenza nelle attività di trasmissione telematica delle deleghe associative, effettuate dagli operatori delle Associazioni sindacali, sono state introdotte specifiche e dettagliate disposizioni. In particolare, sono stati predisposti, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, modelli di autenticazione (Allegati n. 6 e n. 7) utilizzabili nei casi particolari in cui l'associato non sia nella possibilità o nelle condizioni di apporre la propria firma sul modello di delega.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
L'INPS è esente da ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Nell'ipotesi in cui pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.
La delega produce gli effetti per l'Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.
4. Decorrenza e validità della revoca
La comunicazione all'Istituto della revoca della delega alla riscossione della quota associativa può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto e reperibile nel sito dell'Istituto (Allegato n. 8).
Le Associazioni sindacali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 3, effettueranno l'invio telematico della revoca.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'Istituto provvederà, entro 30 giorni, all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale competente.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.
Le copie delle revoche delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare in misura fissa o in percentuale, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall'Associazione e notificato all'INPS.
6. Rapporti finanziari e spese
L'Istituto provvederà a riversare alle Associazioni le quote di contributo associativo versate dall'associato entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24; di norma 7 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; l'eventuale eccedenza residuale sarà riversata all'Associazione, ovvero ripartita in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l'Istituto riscuote per convenzione.
L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato.
Le modalità di versamento delle quote associative e i relativi costi sono regolati dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e gli Organismi nazionali delle Organizzazioni stipulanti.
7. Clausola di salvaguardia
L'articolo 11 dello schema di convenzione dispone che le Associazioni stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.
L'Istituto, inoltre, si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture a essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L'Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti alla contestazione circa l'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Infine, l'Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di una nota specifica, le spese sostenute dall'Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.
8. Banca dati
Nell'ambito della procedura "Agricoltura-gestione deleghe sindacali" è stata predisposta un'apposita banca dati attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in convenzione.
9. Controlli a campione e applicazione di penali
L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall'Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la delega in originale e copia del documento di identità dell'associato.
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.
Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di una penale per ogni singola irregolarità.
L'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell'anno di riferimento all'Organizzazione sindacale, comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
10. Adempimenti operativi
In merito agli adempimenti che devono essere espletati dalle Strutture territoriali dell'Istituto, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo testo convenzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi.
10.1 Presentazione delle deleghe
In fase di prima applicazione, al fine di assicurare un corretto avvio delle procedure di trasmissione telematica della delega e/o della revoca della delega, resta operativa, fino al 30 settembre 2021, la modalità di presentazione della documentazione presso le Strutture territoriali di competenza.
Detta documentazione dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali di competenza, esclusivamente a mezzo PEC.
Le Strutture territoriali dell'Istituto procederanno con le consuete modalità operative all'acquisizione delle deleghe e/o delle revoche.
Si conferma fino al 30 settembre 2021 la validità delle deleghe alla riscossione del contributo associativo rilasciate dall'associato con la sottoscrizione di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni stesse secondo i precedenti formati.
L'attività di acquisizione - di tutte le deleghe e/o delle revoche presentate dalle Organizzazioni sindacali fino 30 settembre 2021 - dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 novembre 2021.
Dal 1° ottobre 2021 le Associazioni sindacali potranno inoltrare le nuove deleghe e/o revoche, acquisite mediante la sottoscrizione della modulistica allegata, esclusivamente con modalità telematica.
Dalla suindicata data resta a cura degli operatori delle Strutture territoriali la sola acquisizione delle revoche delle deleghe alla riscossione delle quote associative cartacee, ove richiesto dagli associati, come di seguito illustrato.
10.2 Revoca delle deleghe
L'associato che intende revocare la delega per la riscossione della quota associativa dovrà darne comunicazione direttamente all'Associazione revocata.
Nel caso in cui l'associato comunichi alla Struttura territoriale dell'Istituto, direttamente o tramite un proprio delegato debitamente autorizzato (con apposita delega con allegati copia dei documenti di identità del revocante e del delegato), la propria volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale dell'INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa e all'invio della comunicazione di revoca all'Associazione revocata.
Si precisa, infine, che per l'acquisizione delle revoche delle deleghe per la riscossione della quota associativa inoltrate dagli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata alla Struttura territoriale dell'INPS, le revoche devono pervenire con allegata copia di un valido documento d'identità del revocante.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi