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Provvedimento Agenzia Entrate del 27.08.2021 (22635/2021)
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pdf-html Direzione Regionale dell’Abruzzo
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Settore Servizi
Ufficio Servizi Fiscali
Prot.n. 2021/22635
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dagli atti riportati di seguito
DISPONE
nei confronti del rag. VINCENZO PEPE (C.F.: PPEVCN63M24L103B) - nato a Teramo (TE), il 24/08/1963, ed ivi residente in contrada Fiumicino, via G. Parrozzani n. 20, professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo che non risulta inserito nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ;
â™la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998;
â™la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel, rilasciata dall’Ufficio Territoriale di Teramo (TE) in data 30 aprile 2018, come tipo utente A20 ISCRITTI NEGLI ALBI DEI RAGIONIERI E DEI PERITI COMMERCIALI, con busta n. 91512126;
â™tali revoche sono disposte contestualmente ed in via diretta, ancorché l’abilitazione risulti rilasciata da un dipendente ufficio, in osservanza del criterio di economicitĂ dell’azione amministrativa sancito dall’art. 1, comma 1° della Legge n. 241 del 1990, oltre che dalla circolare n. 30/E del 2009, par. 6.
Decorrenza e Pubblicazione
Il presente provvedimento avrĂ effetto dal 31° giorno successivo alla sua ricezione, ancorché nei limiti di quanto strettamente necessario per consentire di completare, entro i 30 giorni precedenti, tutti gli adempimenti telematici che il rag. Pepe si è giĂ impegnato ad effettuare, come piĂą dettagliatamente illustrato nella Informativa. Inoltre il presente provvedimento sarĂ pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 5, del DM 31 luglio 1998 e dell’art. 1, comma 361, della Legge 244 del 24 dicembre 2007.
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Motivazioni
L’art. 3 del D.P.R. 322/98, ricalcando le previsioni in precedenza recate dal soppresso art. 7 del D.Lgs. 241/97, prevede che i soggetti aventi i requisiti elencati al comma 3, tra cui si rinviene l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, possono essere abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni attraverso l’utilizzo del canale Entratel.
Per espressa previsione recata dal comma 4 del citato articolo 3 del D.P.R. 322/98, l’autorizzazione all’utilizzo del canale telematico Entratel può essere revocata, inter alia, laddove "intervengono dei provvedimenti di sospensione emanati dall’ordine di appartenenza del professionista”.
Le cause di revoca dell’abilitazione all’utilizzo del canale Entratel trovano ulteriore specifica nell’art. 8 del D.M. del 31 luglio 1998, il quale indica in dodici mesi la durata minima del provvedimento di sospensione rilevante ai fini della revoca.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ultimo citato, l'Amministrazione finanziaria abilita gli intermediari, previa presentazione di apposita domanda alla competente Direzione Regionale delle Entrate, cui va allegata un'autocertificazione dalla quale risulti, inter alia, l'assenza di provvedimenti di sospensione emanati dall’Ordine di appartenenza. Alla medesima Direzione Regionale delle Entrate, devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare la rinuncia al servizio telematico.
Nel caso di specie, con nota ricevuta in data 3/8/2021, prot. 21049, il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Teramo ha comunicato di aver deliberato la sospensione cautelare del rag. Pepe dall’esercizio professionale per un anno, a far data dal 8/7/2021.
Tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, si rileva pertanto in capo al rag. Vincenzo PEPE, il venir meno dei requisiti per l’abilitazione all’utilizzo del canale telematico Entratel, ex art. 3 D.P.R. 322/98 e art. 8 del D.M. 31 luglio 1998, in ragione dell’intervenuta sospensione disposta dall’ODCEC di Teramo (TE), con decorrenza dal giorno 8/7/2021.
Peraltro, atteso il preventivo rilascio di apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o radiazione disposti dall’Ordine di
appartenenza, incombeva sull’intermediario l’onere di chiedere all’Amministrazione finanziaria la revoca dell’abilitazione in conseguenza della ricevuta sospensione, secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 31 luglio 1998.
Informativa per l’Utente Entratel
Il presente provvedimento, in base al comma 4 dell’art. 8 del Decreto 31 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, viene notificato 30 giorni prima della data di decorrenza al fine di consentire all’intermediario di compiere, esclusivamente per gli impegni assunti prima della revoca dell’autorizzazione a prestare assistenza fiscale, tutte le operazioni conclusive attinenti l’abilitazione medesima, quali, ad esempio, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi recenti.
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In particolare, entro tale data, l’intermediario ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato al contribuente la copia contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti.
In caso di mancata trasmissione nel predetto termine di 30 giorni, rimangono a carico dell’intermediario le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, quest’ufficio provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.
ĂfacoltĂ del medesimo presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, proprie osservazioni e/o controdeduzioni incidenti sull’efficacia del provvedimento, limitatamente alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel.
Avvertenze
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere informazioni: DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO – Settore Servizi – Ufficio Servizi Fiscali, Via Zara 10, 67100 L’Aquila, telefono 0862.648247.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO – Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali, Via Zara 10, 67100 L’Aquila, telefono 0862.648247.
Responsabile del procedimento: Dott. Massimo De Masi - Direzione Regionale dell’Abruzzo – Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Funzionario referente: Massimo De masi - Tel. 0862 648247 - Recapito mail: dr.abruzzo.sf@agenziaentrate.it
Riferimenti normativi e di prassi
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009
L’Aquila, 27 agosto 2021
IL DIRETTORE REGIONALE firmato digitalmente
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente