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Risoluzione Agenzia Entrate n. 55/E del 23.08.2021
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pdf-html RISOLUZIONE N. 55/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 23 agosto 2021
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – decreto interministeriale del 5 luglio 2021
L’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che "Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie
DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.”.In proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 615, primo periodo, della citata legge n. 178 del 2020, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 ha approvato le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal menzionato comma 614.
In particolare, l’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021 prevede:
-al comma 1, che "Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard
DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore2
dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di 100 euro.”;
-al comma 6, che, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica contenente le informazioni indicate al medesimo comma 6, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
-al comma 8, che il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.
Inoltre, l’articolo 3 del medesimo decreto interministeriale stabilisce:
-al comma 1, che il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, dello stesso decreto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
-al comma 3, che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui
all'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
â™"6927” denominato "BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati”.
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Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l'apparato venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico di cui al comma 6 del medesimo articolo 2. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo "6927”, indicando tale importo nella colonna "importi a debito versati”.
Il campo "anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato "AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
per IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente