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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.10.2021 (262282/2021)
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pdf-html Prot. n. 262282/2021
Definizione delle modalità , dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo
48-bis deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 deldecreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalitĂ per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo48-bis IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1.Il presente provvedimento definisce le modalità , i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo
48-bis deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, "Decreto”), come modificato dall’articolo 8 deldecreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché le modalitĂ per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo48-bis. 1.2.Per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19", e successive modifiche.2
2.Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino
2.1I soggetti aventi i requisiti previsti dal Decreto per accedere al credito d’imposta di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
2.2Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello di
"Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” (di seguito "Comunicazione”), con le relative istruzioni.
2.3La Comunicazione, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – aventi ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19” e successive modifiche, nonché, per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.2.4In particolare, nel caso in cui – con il credito oggetto del presente provvedimento – risultassero superati i limiti di cui alla predetta Sezione 3.1, nella Comunicazione è indicato l’importo del credito rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata
Comunicazione della Commissione europea.
2.5La Comunicazione contiene, altresĂŹ, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
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2.6Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3.Modalità e termini per l’invio della Comunicazione
3.1La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3.2A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3Con successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della
Comunicazione:
a)con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
b)con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
3.4Negli stessi periodi di cui al punto 3.3 è possibile:
a)inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b)presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 3.1.
3.5Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
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adempimenti conseguenti alla gestione della Comunicazione.
4.Ammontare del credito d’imposta
4.1.Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo
48-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto, il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.4.2.Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione di cui al punto 3.3. Detta percentuale è ottenuta:
-con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo
48-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto, pari a 95 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo di cui alla lettera a) del punto 3.3;-con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo
48-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto, pari a 150 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nelperiodo di cui alla lettera b) del punto 3.3.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
4.3.Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei
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predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.
5.Modalità di fruizione del credito d’imposta
5.1.Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
5.2.In base a quanto disposto dal punto 5.1, il credito è utilizzabile:
-con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo di cui alla lettera a) del punto 3.3, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo "Data fine periodo d’imposta” della Comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti;
-con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo di cui alla lettera b) del punto
3.3, entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
(indicata nel campo "Data fine periodo d’imposta” della Comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti.
5.3.Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a)il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b)nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni,
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il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c)con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
6.Trattamento dei dati
6.1La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo48-bis del Decreto, il quale riconosce un credito d’imposta sull’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo48-bis. Il comma 4 dello stesso articolo48-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalitĂ per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo48-bis. 6.2L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualitĂ di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale nonché le attivitĂ di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
6.3I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
-i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale), dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari
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conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
-gli eventuali dati relativi alla capacitĂ delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
-i dati contabili relativi al valore delle rimanenze finali di magazzino e del credito d'imposta nel periodo di imposta di spettanza del beneficio.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
6.4Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
6.5Nel rispetto del principio di integritĂ e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che danno diritto al credito d’imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
6.6L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che danno diritto al credito d’imposta.
6.7Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che danno diritto al credito d’imposta è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
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Motivazioni
L’articolo
48-bis deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 deldecreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto. Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.
Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Ai sensi del comma 5, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19", e successive modifiche. In particolare, per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 del citato articolo
48-bis, definisce le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalitĂ per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso9
e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo
48-bis. In particolare, è previsto che la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino che da diritto al credito d’imposta possa essere effettuata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalitĂ di avvio delle agenzie fiscali).
b)Disciplina normativa di riferimento
Articolo 8 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;Articolo
48-bis deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
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Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 ottobre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente