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Circolare Agenzia Entrate n. 86 del 24.12.2002
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Inserimento nella base dati nazionale denominata "Linea 7" dei dati dei rimborsi non riscossi dai beneficiari. Istruzioni operative agli uffici locali
Circolare Agenzia Entrate n. 86 del 24.12.20021. Premessa
Con la nota prot. n. II/3/225712 del 19 novembre 2002 sono state diramate agli uffici dell'Agenzia le istruzioni operative che consentono la lavorazione dei rimborsi già di competenza dei soppressi Centri di servizio delle imposte dirette e indirette.
In particolare, dal punto di vista tecnico, è stata completata l'attività di migrazione nella base dati unica nazionale, denominata "Linea 7", dei dati dei rimborsi giacenti negli archivi locali dei predetti Centri di servizio, relativi alle persone fisiche.
Completata questa prima operazione, è possibile avviare la lavorazione delle posizioni di rimborso rimaste senza esito per le quali, a seguito delle nuove procedure di erogazione introdotte dal decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, era stato disposto il pagamento presso le Poste, nonché attraverso la Banca d'Italia con l'emissione del vaglia cambiario ovvero tramite l'accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.
Con la presente circolare vengono impartite le istruzioni agli uffici locali sulle modalità di trattamento dei rimborsi delle imposte dirette delle persone fisiche, già emessi con ordinativi centralizzati, relativi alle tipologie di seguito descritte.
Le presenti istruzioni si riferiscono anche alle posizioni di rimborso che verranno caricate, a regime, in via automatizzata.2. Rimborsi erogati in contanti alle Poste
A partire dall'anno 2001 sono stati predisposti ordinativi collettivi di pagamento dei rimborsi delle imposte dirette, per importi non superiori a Euro 1.549,37 (equivalenti a 3.000.000 di vecchie lire), utilizzando la modalità di pagamento in contanti, attraverso la spedizione al beneficiario di un apposito modulo di riscossione, da esibire agli sportelli postali per l'incasso.
I rimborsi che non risultano riscossi entro il termine previsto di sei mesi, sono resi disponibili agli uffici locali sulla base dati nazionale denominata Linea 7 del collegamento "Riforma della Riscossione", in base al criterio di competenza territoriale, ma potranno essere lavorati in caso di necessità (es.: per variazione di domicilio del beneficiario) da qualsiasi altro ufficio, che ne assumerà in tal modo la definitiva competenza. Per tali rimborsi è disponibile l'informazione della mancata riscossione anche attraverso le interrogazioni "II.DD" e le "Informazioni Generalizzate A.T.".
Tali rimborsi sono resi disponibili sulla base informativa con le seguenti caratteristiche:
- anno d'imposta e tipo d'imposta coincidenti con quello del rimborso già emesso;
- protocollo del rimborso non riscosso al quale è stato aggiunto l'identificativo "/R";
- ordinativo precedente impostato con l'indicazione di "non riscosso alle Poste".
Sarà cura dell'ufficio, qualora il contribuente non abbia presentato un'istanza, invitare l'interessato a comunicare gli eventuali motivi ostativi alla riscossione del rimborso precedentemente emesso.
Successivamente, l'ufficio provvederà alla rimozione delle cause che hanno impedito la riscossione del mandato di pagamento, verificando in particolare la correttezza dei dati anagrafici del contribuente presenti nel Sistema Informativo (nome, cognome, residenza), apportando eventualmente le opportune correzioni.
L'ufficio dovrà, infine, convalidare il rimborso per consentirne la riemissione in ordinativi centralizzati, ovvero archiviarlo con la funzione di blocco nel caso ritenga tale rimborso non spettante.
Per tale tipologia di rimborsi, al fine di evitare possibili duplicazioni, non è consentita l'acquisizione da parte degli uffici.
Pertanto, i rimborsi eventualmente acquisiti dagli uffici (anche con codifiche diverse) dovranno essere annullati e lavorati secondo la procedura descritta.2. Vaglia estinti
Anche a fronte dell'emissione di ordinativi di rimborsi da erogare tramite vaglia cambiario è possibile che parte di questi non vengano riscossi, per mancato recapito, ovvero perché non spettanti o rifiutati dal beneficiario.
I rimborsi spettanti per i quali è avvenuta l'emissione del vaglia che risulta (attraverso l'interrogazione II.DD.) "estinto d'ufficio per mancato recapito", possono essere nuovamente disposti dagli uffici.
I rimborsi inesitati, già acquisiti sulle basi locali e non ancora erogati dai soppressi Centri di servizio sono trasferiti sulla Linea 7 e pertanto gli uffici locali devono verificarli e, nel caso in cui debbano essere riemessi, convalidarli.
A regime, a partire dalle emissioni di vaglia effettuate nel corso del 2002, i relativi rimborsi non riscossi verranno caricati periodicamente sulla base informativa della Linea 7, non appena ne verrà fornita l'informazione dalla Banca d'Italia e comunque non prima che siano trascorsi 6 mesi dall'inizio del pagamento; pertanto, l'ufficio non dovrà acquisirne i dati ma soltanto verificarli ed eventualmente convalidarli.
Nel caso di vaglia estinti emessi precedentemente al 2002, sarà cura dell'ufficio, verificarne lo stato attraverso l'interrogazione II.DD (nella quale è evidenziata anche la data di emissione del vaglia) e procedere all'acquisizione dei relativi rimborsi nel caso in cui risultino non riscossi.
Il rimborso dovrà essere acquisito sulla Linea 7 secondo le usuali procedure di acquisizione, inserendo gli stessi estremi del rimborso non riscosso (anno d'imposta, tipo di imposta e protocollo).
Al riguardo, si fa presente che è stato inserito nello schermo di acquisizione della predetta linea 7 il nuovo campo: "Ordinativo precedente" che dovrà essere impostato con il valore "VE" (vaglia estinto).
Sia per i rimborsi caricati centralmente, sia per quelli acquisiti via terminale, sarà cura dell'ufficio invitare l'interessato, qualora non vi abbia già provveduto, a produrre un'istanza per la riemissione del rimborso, anche al fine di verificare la correttezza dei dati anagrafici del beneficiario presenti nel Sistema Informativo, in particolare della residenza, apportando eventualmente le opportune correzioni.4. Accrediti non effettuati
E' possibile che parte dei rimborsi per i quali sono stati predisposti i relativi accrediti sul conto corrente bancario o postale, non siano andati a buon fine a causa di incongruenze presenti nei dati delle coordinate comunicati dall'interessato.
I rimborsi spettanti possono essere nuovamente disposti dagli uffici, dopo aver verificato che dall'interrogazione II.DD. risulti l'informazione "accredito sul conto corrente non effettuato"; in tal caso sarà cura dell'ufficio, invitare l'interessato a comunicare i dati esatti delle suddette coordinate ed eventualmente effettuarne la riacquisizione utilizzando il sito Intranet dell'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni contenute nella nota prot. n. II/3/110042/02 del 29 maggio 2002.
Anche per tale tipologia di rimborso, a partire dalle emissioni effettuate nel corso del 2002, i rimborsi non esitati verranno caricati automaticamente sulla base informativa della Linea 7, non appena ne verrà fornita l'informazione dalla Banca d'Italia, sollevando quindi l'ufficio dall'onere di acquisirne i dati che dovranno essere soltanto verificati e, se del caso, convalidati.
I rimborsi emessi anteriormente al 2002, che saranno acquisiti dall'ufficio sulla Linea 7 secondo le usuali procedure di acquisizione, dovranno contenere gli stessi estremi dei rimborsi non riscossi (anno d'imposta, tipo d'imposta e protocollo). Anche in questo caso dovrà essere utilizzato il nuovo campo: "Ordinativo precedente" inserendo il valore "AN" (accredito non effettuato).5. Indicazioni generali
Si precisa che gli uffici dovranno stampare la lista dei rimborsi caricati utilizzando il codice elenco NIN003, secondo le modalità descritte nella nota, prot. n. II/3/225712 del 19.11.2002, sulla migrazione dei dati dei Centri di servizio alla Linea 7.
Gli elenchi dei rimborsi oggetto di caricamenti periodici effettuati a regime, saranno resi disponibili tramite un'apposita funzione di richiesta di stampa via terminale.
Si raccomanda, in ogni caso, agli uffici di invitare gli interessati ad effettuare la richiesta di accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, comunicando le coordinate via Internet o tramite lo stesso ufficio, trattandosi di modalità più sicura e veloce di riscossione del rimborso.
In mancanza della richiesta di accredito sul conto corrente, il rimborso verrà erogato con le modalità previste dal Decreto Direttoriale 29 dicembre 2000.
Si rammenta che, in caso di necessità, i rimborsi delle tipologie sopra elencate potranno essere lavorati da qualsiasi ufficio locale e dal Centro Operativo di Pescara. Sarà cura dell'ufficio che prenderà in carico il rimborso, assumendone la automatica e definitiva competenza alla gestione, effettuare tutti i dovuti controlli, al fine di evitare possibili duplicazioni.
Si fa presente, inoltre, che anche i rimborsi emessi dai soppressi Centri di servizio attraverso le procedure locali, per i quali gli uffici hanno evidenza della mancata riscossione, potranno essere acquisiti, a seguito di presentazione di istanza e previo necessario riscontro, con le modalità sopra descritte.
I quesiti di carattere tecnico possono essere rivolti dagli uffici al Call center Sogei.